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del sale, quindi la si distribuiva tramite i venditori e le oste- rie. Potevano vendere vino, presso le proprie abitazioni, an- che i cittadini fiorentini che lo producevano in proprio, ma era vietato vendere quello proveniente da fuori; così era pu- re proibito acquistare altro vino prima di aver consumato la propria scorta. La legislazione medicea sul vino rimase legata in gran parte ai bandi del tardo Cinquecento, i quali, anche per tut- to il XVII secolo, mantennero sostanzialmente la rigida linea protezionistica della politica fiscale dei Medici. Si dovrà at- tendere l’inizio del secolo successivo perché il sovrano emani delle disposizioni di legge in grado di accogliere le richieste dei venditori e dei compratori di vino, in uno Stato la cui pro- duzione è ormai sufficiente al fabbisogno locale 36) . 36) Cfr. Rombai L. - Pinzani M. - Squarzanti S., La vitivinicoltura, p. 118. 32