del sale, quindi la si distribuiva tramite i venditori e le oste-
rie. Potevano vendere vino, presso le proprie abitazioni, an-
che i cittadini fiorentini che lo producevano in proprio, ma
era vietato vendere quello proveniente da fuori; così era pu-
re proibito acquistare altro vino prima di aver consumato la
propria scorta.
La legislazione medicea sul vino rimase legata in gran
parte ai bandi del tardo Cinquecento, i quali, anche per tut-
to il XVII secolo, mantennero sostanzialmente la rigida linea
protezionistica della politica fiscale dei Medici. Si dovrà at-
tendere l’inizio del secolo successivo perché il sovrano emani
delle disposizioni di legge in grado di accogliere le richieste
dei venditori e dei compratori di vino, in uno Stato la cui pro-
duzione è ormai sufficiente al fabbisogno locale 36) .
36)
Cfr. Rombai L. - Pinzani M. - Squarzanti S., La vitivinicoltura, p. 118.
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