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per mezzo di vere e proprie “carovane dei vini” tirate da nu- merosi animali da soma. Produzione, commercio e vendita secondo la legislazione granducale Al pari dei generi di prima necessità come il grano, la car- ne e il sale, anche il vino venne inserito, in epoca medicea, al- l’interno della legislazione annonaria con precise disposizioni relative alle fasi di produzione e di raccolta delle uve, alla vini- ficazione, alla vendita al dettaglio e all’ingrosso del vino ecc. La legislazione medicea parve indirizzata, fin dalla pri- ma metà del secolo XVI, alla richiesta impellente di vino an- che “forestiero” per sopperire al consumo interno. L’esigenza di tale bevanda per l’autoconsumo fu com- pensata, tra la seconda metà del Cinquecento e la fine del Sei- cento, da un aumento di produzione e il vino ottenuto nello Stato mediceo poté sopperire a sufficienza al fabbisogno del- la popolazione. Nella seconda metà del XVII secolo nelle fattorie medicee, per effetto del progresso enologico, vennero prodotti nuovi vi- ni e comparvero anche numerosi trattati di viticoltura. Contemporaneamente la legislazione granducale pre- scriveva tempi e modalità per la vendemmia, vietava la ven- dita d’uva acerba o matura senza licenza, richiamava i pro- duttori e i commercianti di vino a non vendere “vini guasti” e a non mescolarli con quelli buoni, proibiva la vendita di vi- no a fiaschi ecc. In questo contesto il vino costituiva un ottimo prodot- to commerciale sia all’ingrosso che al dettaglio, soprattutto per la città di Firenze. All’arrivo in città, la pregiata bevanda doveva sotto- porsi alla rispettiva gabella, controllata dalla Magistratura 31