per mezzo di vere e proprie “carovane dei vini” tirate da nu-
merosi animali da soma.
Produzione, commercio e vendita
secondo la legislazione granducale
Al pari dei generi di prima necessità come il grano, la car-
ne e il sale, anche il vino venne inserito, in epoca medicea, al-
l’interno della legislazione annonaria con precise disposizioni
relative alle fasi di produzione e di raccolta delle uve, alla vini-
ficazione, alla vendita al dettaglio e all’ingrosso del vino ecc.
La legislazione medicea parve indirizzata, fin dalla pri-
ma metà del secolo XVI, alla richiesta impellente di vino an-
che “forestiero” per sopperire al consumo interno.
L’esigenza di tale bevanda per l’autoconsumo fu com-
pensata, tra la seconda metà del Cinquecento e la fine del Sei-
cento, da un aumento di produzione e il vino ottenuto nello
Stato mediceo poté sopperire a sufficienza al fabbisogno del-
la popolazione.
Nella seconda metà del XVII secolo nelle fattorie medicee,
per effetto del progresso enologico, vennero prodotti nuovi vi-
ni e comparvero anche numerosi trattati di viticoltura.
Contemporaneamente la legislazione granducale pre-
scriveva tempi e modalità per la vendemmia, vietava la ven-
dita d’uva acerba o matura senza licenza, richiamava i pro-
duttori e i commercianti di vino a non vendere “vini guasti”
e a non mescolarli con quelli buoni, proibiva la vendita di vi-
no a fiaschi ecc.
In questo contesto il vino costituiva un ottimo prodot-
to commerciale sia all’ingrosso che al dettaglio, soprattutto
per la città di Firenze.
All’arrivo in città, la pregiata bevanda doveva sotto-
porsi alla rispettiva gabella, controllata dalla Magistratura
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