costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
Il secondo decreto “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Infine con il terzo decreto “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” vengono appunto ridefinite le Linee Guida per la certificazione energetica favorendo
l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica
degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale.
In particolare, il decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale
per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli
impianti termici.
Tutti e tre i Decreti sono entrati in vigore il 1° ottobre 2015 e hanno così consentito di
colmare enormi lacune ancora presenti sul tema in Italia, in particolare in vista della scadenza del 1° gennaio 2021.
Ancora però altri aspetti importanti devono essere affrontati. Uno dei più importanti riguarda il reinserimento della sanzione di nullità del contratto di locazione in caso di
mancata allegazione dell’APE, escluso dal D.lgs 23 del Dicembre 2013 n. 145 e poi
reintrodotto con la la Legge 9/2014 ma solamente come sanzione pecuniaria (da
3.000 a 18.000 euro).
E’ poi quanto mai urgente approvare anche il Piano di riqualificazione del patrimonio
edilizio come previsto dal D.lgs 102/2014.
Infine bisogna ricordare anche quanto le Regioni esercitino un ruolo fondamentale su
questo tema. In questo caso sono molte ancora quelle che devono legiferare per garantire controlli indipendenti e sanzioni sulle certificazioni energetiche degli edifici, come
previsto dalla Legge 90/2013, che ha recepito la Direttiva 31/2010 (individuando
organismi e soggetti a cui affidare i controlli, intervenendo con verifiche periodiche sulla
conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati di certificazione emessi).
1.3 MAPPATURA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE ENERGETICA IN
EDILIZIA
Se si sposta l’attenzione su quanto fatto dalle Regioni non solo nel dar seguito ai provvedimenti nazionali ma nell’introdurre criteri, riferimenti, controlli e sanzioni indispensabili
per il processo, purtroppo la situazione peggiora.
Tra le diverse realtà emergono infatti notevoli differenze in materia di prestazioni energetiche in edilizia. Alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che introducono signi21