segnaletica stradale 2015 | Page 7

Nuovo Codice della Strada Regolamento di esecuzione Art.77 Art.77 (Art.39 Cod. Str.) (Norme generali sui segnali verticali) SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE DEFINIZIONI a) le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie EN 29000 b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 saranno certificate CE secondo la norma europea EN 12899-1:2007. Le pellicole di classe 2S microprismatiche dovranno essere certificate CE a seguito del relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA) secondo il documento CUAP 2002 c) la scelta delle pellicole retroriflettenti da usare, deve essere effettuata dall’Ente proprietario della strada Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) comma 11. d) per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere obbligatoriamente solo in classe 2S microprismatica. 4) RETRO DEI SEGNALI Tutta la segnaletica stradale per essere a norma, deve riportare sul retro (come da disposizioni vincolanti) dall’art. 77 – comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992, oltre la ditta costruttrice eventuale rivenditore ed anno di fabbricazione, l’indicazione della relativa certificazione “CE” conforme ai requisiti della normativa europea EN 12899-1. a) solo sui supporti in composito di resine “CG10” e “VTR” mese e anno di fabbricazione, il nome dell’Ente proprietario della strada e gli estremi dell’ordinanza numero e data si possono ottenere incise, quindi indelebili. 5) INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA EN 12899-1 IN COMPOSITO DI RESINE “CG10” E “VTR” (approvati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) CON GARANZIA 10 ANNI a) il produttore del supporto segnaletico rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale indelebilmente, o incisa. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertarsi che su ogni segnale sia impresso indelebilmente il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data. Segnaletica Stradale | www.3gsegnaletica.it 7