Nuovo Codice della Strada
Regolamento di esecuzione Art.78-79
SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE
Art.78 e 79 (Art.39 Cod. Str.)
(Colori e visibilità dei segnali verticali)
2) FINITURA E COMPOSIZIONE DELLA FACCIA ANTERIORE DEL SEGNALE
a) la superficie anteriore dei supporti in composito di resine e/o metallici preparati e verniciati come al precedente
punto 1), deve essere finita con l’applicazione sull’intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di cui al punto
3 di classe 1 e classe 2 superiore microprismatica secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art.
79 – comma 11 – 12 del D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 – nr. 610. Sui triangoli
e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento
senza soluzione di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”, intendendo
definire come questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato
mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti
e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della
pellicola retroriflettente.
Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo perfettamente identico, la
D.L. potrà richiedere la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il
quantitativo lo giustifichi in termini economici.Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate
sui supporti mediante le apparecchiature previste dall’art. 194 – comma 1 – D.P.R. 16/12/1992 – nr. 495 come
modificato dal D.P.R. 16/09/1996 – nr. 610. L’applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d’arte
secondo le prescrizioni delle ditte produttrici di supporti e pellicole.
3) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche
colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero
dei LL.PP. con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di
qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole
retroriflettenti proposte devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e
dalla descrizione delle stesse dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono
state effettuate secondo le metologie indicate sui medesimi campioni per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti
dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato. Inoltre, mediante controlli specifici da riportare
espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato che il marchio di individuazione delle
pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e
perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.
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