“D.M. 10 Luglio 2002”
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (dagli Art. 30 a 43)
SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE
5 ) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche
colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP.
con decreto del 31/03/1995 e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle
norme europee della serie UNI EN 29000. Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte
devono contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto disciplinare, e dalla descrizione delle stesse dovrà
risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate secondo le metologie indicate
sui medesimi campioni per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla tabella 1 del disciplinare tecnico summenzionato.
Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere approvato
che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del
materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.
DEFINIZIONI DELLE PELLICOLE USATE
a)
le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche,
tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei
LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del sistema di
qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000
b)
le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 saranno certificate CE secondo la norma
europea EN 12899-1:2007. Le pellicole di classe 2S microprismatiche dovranno essere
certificate CE a seguito del relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA) secondo il
documento CUAP 2002
c)
la scelta delle pellicole retroriflettenti da usare, deve essere effettuata dall’Ente
proprietario della strada Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.) comma 11.
d)
per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere
obbligatoriamente solo in classe 2S microprismatica.
6) RETRO DEI SEGNALI:
sul retro dei segnali dovrà essere indicato indelebilmente quanto previsto dall’art. 77 – comma 7 del D.P.R. 495 del
16/12/1992. Il nome dell’Ente e dell’ordinanza dovranno essere impressi indelebilmente o incisi “obbligatoriamente”.
7) INDIVIDUAZIONE SUPPORTI A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1 certificati “CE”, approvati ed autorizzati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui alla norma UNI EN 12899-1 il produttore del supporto
segnaletico rispondente ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a
vista mediante il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale
indelebilmente, o incisa. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertarsi che su
ogni segnale sia impresso indelebilmente il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è
sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare,
potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data.
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cantieristica