Rapporto origini e garanzie materie prime VERSIONE INTEGRALE | Page 53

53 getti all’obbligo dell’indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Al momento in cui questo dossier è pubblicato, la situazione è di stallo: a livello nazionale mancano i decreti interministeriali che consentono l’applicazione pratica della legge, mentre a livello di rapporti con l’UE, l’Italia ha ricevuto un invito a non procedere in quanto la Legge 4 è contraria alla normativa comunitaria esistente e al progetto di normativa che è in fase di elaborazione ed è ancora da verificare se essa sia compatibile con la normativa comunitaria appena approvata sulla etichettatura delle carni. Molti sono ancora i punti di discussione, non solo di coerenza con il percorso legislativo europeo, ma anche di applicabilità della legge in relazione ai costi che i produttori dovranno sostenere, di autosufficienza dell’agricoltura e delle agroindustrie italiane e di reali benefici in termini di sicurezza derivanti da produzioni italiane in confronto a produzioni derivanti da Paesi esteri.Va comunque riconosciuto che questa disposizione di legge contribuisce a restringere il campo delle attività che, pur essendo di per sé lecite, possono attrarre più facilmente altri interessi criminali. Infatti, il semplice fatto di non poter più importare legalmente prodotti alimentari da qualsiasi Paese, senza indicare successivamente in etichetta la loro provenienza o origine, rende relativamente più rischioso (anche per effetto di specifiche sanzioni) importare prodotti alimentari meno costosi, ad esempio da paesi esteri ove i controlli sulla salubrità del prodotto siano meno rigorosi che in Italia o in Europa, eventualmente al fine di mescolarli con prodotti locali a elevato valore aggiunto, come ad esempio i prodotti Made in Italy, o anche solo per riciclare proventi illeciti.