Rapporto origini e garanzie materie prime VERSIONE INTEGRALE | Page 53
53
getti all’obbligo dell’indicazione
nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o
produzione dei prodotti.
Al momento in cui questo dossier
è pubblicato, la situazione è di
stallo: a livello nazionale mancano i decreti interministeriali che
consentono l’applicazione pratica della legge, mentre a livello di
rapporti con l’UE, l’Italia ha ricevuto un invito a non procedere in
quanto la Legge 4 è contraria alla
normativa comunitaria esistente
e al progetto di normativa che è in
fase di elaborazione ed è ancora
da verificare se essa sia compatibile con la normativa comunitaria
appena approvata sulla etichettatura delle carni.
Molti sono ancora i punti di discussione, non solo di coerenza
con il percorso legislativo europeo, ma anche di applicabilità della legge in relazione ai costi che i
produttori dovranno sostenere, di
autosufficienza dell’agricoltura e
delle agroindustrie italiane e di reali benefici in termini di sicurezza
derivanti da produzioni italiane in
confronto a produzioni derivanti
da Paesi esteri.Va comunque riconosciuto che questa disposizione
di legge contribuisce a restringere il campo delle attività che, pur
essendo di per sé lecite, possono
attrarre più facilmente altri interessi criminali.
Infatti, il semplice fatto di non
poter più importare legalmente
prodotti alimentari da qualsiasi
Paese, senza indicare successivamente in etichetta la loro provenienza o origine, rende relativamente più rischioso (anche per
effetto di specifiche sanzioni) importare prodotti alimentari meno
costosi, ad esempio da paesi esteri ove i controlli sulla salubrità del
prodotto siano meno rigorosi che
in Italia o in Europa, eventualmente al fine di mescolarli con prodotti locali a elevato valore aggiunto,
come ad esempio i prodotti Made
in Italy, o anche solo per riciclare
proventi illeciti.