Rapporto origini e garanzie materie prime VERSIONE INTEGRALE | Page 52
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7. L’INDICAZIONE D’ORIGINE
DELLE MATERIE PRIME
IN ETICHETTA
Per origine della materia prima
si intende il luogo di produzione
e di ultima trasformazione delle
materie prime che vanno indicati
in etichetta. Coop privilegia il
rapporto con i fornitori nazionali,
ma per diversi prodotti l’Italia è
deficitaria ed è necessario
guardare oltreconfine.
La Legge 3 Febbraio 2011, n° 4
“Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, integra quanto
già previsto per l’etichettatura
dei prodotti alimentari dal Decreto legislativo 109 del 27 Gennaio
1992, introducendo l’obbligo di
indicare nell’etichetta dei prodotti alimentari trasformati anche il
“luogo in cui è avvenuta l’ultima
trasformazione sostanziale ed il
luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola
prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei
prodotti” (Art. 4, comma 2).
Il disegno di legge è finalizzato
ad assicurare ai consumatori una
completa e corretta informazione
sulle caratteristiche dei prodotti
alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al
fine di rafforzare la prevenzione e
la repressione delle frodi alimentari.
L’avvenuta pubblicazione della legge, però, non significa che
essa entrerà automaticamente in
vigore in quanto, come specificato all’art. 4, comma 3, le modalità per l?? ???F?6????R??WF?6?WGF??&&?vF?&?( ?6???FVf???FR6???FV7&WF???FW&???7FW&?ƒFV????7G&?FV??R??F?6?Rw&?6??RRFV?????7G&?FV???7f??W?V6????6??N( ???FW66???6??fW&V??V??f?6F( ?R( ?6V?F?FR?R?&v???????vv??&?V?FR&&W6V?FF?fR??fV?????????R?V?6WGF?&?FV???&?GW????RRFV??G&6f?&?????Rw&???V?F&^( ?RV?f??F?( ?7V?6?F??&W&?FV??R6??WFV?F?6???76????&??V?F&?( ?F??6?W&R6V?F???6??vƒ7FW76?FV7&WF?6&???FVf???F??&V?F?f?V?FR6?67V??f??W&??&?F?GF???V?F&?6?r??