Rapporto origini e garanzie materie prime VERSIONE INTEGRALE | Page 52

52 7. L’INDICAZIONE D’ORIGINE DELLE MATERIE PRIME IN ETICHETTA Per origine della materia prima si intende il luogo di produzione e di ultima trasformazione delle materie prime che vanno indicati in etichetta. Coop privilegia il rapporto con i fornitori nazionali, ma per diversi prodotti l’Italia è deficitaria ed è necessario guardare oltreconfine. La Legge 3 Febbraio 2011, n° 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”, integra quanto già previsto per l’etichettatura dei prodotti alimentari dal Decreto legislativo 109 del 27 Gennaio 1992, introducendo l’obbligo di indicare nell’etichetta dei prodotti alimentari trasformati anche il “luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti” (Art. 4, comma 2). Il disegno di legge è finalizzato ad assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. L’avvenuta pubblicazione della legge, però, non significa che essa entrerà automaticamente in vigore in quanto, come specificato all’art. 4, comma 3, le modalità per l?? ???F?6????R??WF?6?WGF??&&?vF?&?( ?6???FVf???FR6???FV7&WF???FW&???7FW&?ƒFV????7G&?FV??R??F?6?Rw&?6??RRFV?????7G&?FV???7f??W?V6????6??N( ???FW66???6??fW&V??V??f?6F( ?R( ?6V?F?FR?R?&v???????vv??&?V?FR&&W6V?FF?fR??fV?????????R?V?6WGF?&?FV???&?GW????RRFV??G&6f?&?????Rw&???V?F&^( ?RV?f??F?( ?7V?6?F??&W&?FV??R6??WFV?F?6???76????&??V?F&?( ?F??6?W&R6V?F???6??vƒ7FW76?FV7&WF?6&???FVf???F??&V?F?f?V?FR6?67V??f??W&??&?F?GF???V?F&?6?r??