tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.
L’eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dal D.M. n.
99/09 nei confronti degli studenti per i quali verrà sospeso il giudizio e che avranno conseguito esiti
positivi nelle valutazioni integrative finali (di settembre) si effettuerà in sede di integrazione dello
scrutinio finale. Si ricorda che il voto di condotta, concorre alla determinazione della media dei voti ai
fini della definizione del credito scolastico.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI
La O.M. n. 42 del 06/05/2011 conferma le disposizioni del D.M. n. 49/00.
Le esperienze devono essere coerenti con le finalità educative della scuola, con
l'indirizzo e il livello degli studi.
Le attività devono essere debitamente certificate e definite in base all'aspetto
quantitativo (congruo impegno di tempo) e qualitativo (l'attestazione va
corredata da una sintetica valutazione dell'esperienza e del ruolo avuto dal
ragazzo, ad opera di enti, imprese o studi ove è stata realizzata).
Lo stage organizzato e certificato dall’Istituto con attestazione dei partner esterni
verrà valutato come credito formativo.
Le iniziative interne, ugualmente certificate, avranno la medesima considerazione
dei crediti esterni.
A tal proposito invece si ribadiscono i criteri che presiedono all'identificazione
delle attività riconoscibili come credito formativo:
Le esperienze debbono essere coerenti con l'indirizzo della Scuola e con il
livello degli studi (coerenza individuata nella omogeneità con i contenuti tematici di
questa scuola, nel loro ampliamento, nella loro attuazione). Nello specifico si
individuano in questo ambito:
a) Corsi di lingua (le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della
legalizzazione - art. 3 comma 2 D.M. n. 49/00 - devono essere rilasciate, o
previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali
e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare
l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento
locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione);
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