PTOF e ALTRO PTOF Pizzini Pisani | Page 93

tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. L’eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista dal D.M. n. 99/09 nei confronti degli studenti per i quali verrà sospeso il giudizio e che avranno conseguito esiti positivi nelle valutazioni integrative finali (di settembre) si effettuerà in sede di integrazione dello scrutinio finale. Si ricorda che il voto di condotta, concorre alla determinazione della media dei voti ai fini della definizione del credito scolastico. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI La O.M. n. 42 del 06/05/2011 conferma le disposizioni del D.M. n. 49/00.  Le esperienze devono essere coerenti con le finalità educative della scuola, con l'indirizzo e il livello degli studi.  Le attività devono essere debitamente certificate e definite in base all'aspetto quantitativo (congruo impegno di tempo) e qualitativo (l'attestazione va corredata da una sintetica valutazione dell'esperienza e del ruolo avuto dal ragazzo, ad opera di enti, imprese o studi ove è stata realizzata). Lo stage organizzato e certificato dall’Istituto con attestazione dei partner esterni verrà valutato come credito formativo. Le iniziative interne, ugualmente certificate, avranno la medesima considerazione dei crediti esterni. A tal proposito invece si ribadiscono i criteri che presiedono all'identificazione delle attività riconoscibili come credito formativo: Le esperienze debbono essere coerenti con l'indirizzo della Scuola e con il livello degli studi (coerenza individuata nella omogeneità con i contenuti tematici di questa scuola, nel loro ampliamento, nella loro attuazione). Nello specifico si individuano in questo ambito: a) Corsi di lingua (le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione - art. 3 comma 2 D.M. n. 49/00 - devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione); 92