prescrizioni tecniche e garanzie 2015 | Page 35

“D.M. 10 Luglio 2002” Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (dagli Art. 30 a 43) SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE Art.30 (Art.21 Cod. Str.) (Segnalamento temporaneo) 4) ZAVORRAMENTI A NORMA Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l’uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. a) Sacchetto di zavorra realizzato in PVC color arancio, cm. 40 x 60 vuoto con tappo ermetico da riempire con acqua o sabbia e maniglia di trasporto in corda. b) Sacchetto di zavorra realizzato in PVC color arancio, cm. 40 x 60 riempito con graniglia lavata, Kg. 13 circa e maniglia di trasporto in corda. 5) PELLICOLE RETRORIFLETTENTI a) le pellicole retroriflettenti usate hanno le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero dei LL.PP con decreto del 31/03/1995 e sono prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI EN 29000 b) le pellicole retroriflettenti usate di classe 1 e classe 2 saranno certificate “CE” secondo la norma europea EN 128991:2007. Le pellicole microprismatiche dovranno essere certificate “CE” a seguito del relativo Benestare Tecnico Europeo (ETA) secondo il documento CUAP 2002 c) per Autostrade o strade con analoghe caratteristiche le pellicole usate dovranno essere obbligatoriamente solo in classe 2 superiore microprismatica. 6) INDIVIDUAZIONE SEGNALI TEMPORANEI DA CANTIERE A NORMA EUROPEA UNI EN 12899-1:2008 ATTESTATI CE a) Tutta la segnaletica stradale per essere a norma, deve riportare sul retro (come da disposizioni vincolanti del C.d.S.) Art. 77 (Art. 39 C.d.S.) inciso o in maniera indelebile oltre la ditta costruttrice eventuale rivenditore o impresa ed anno di fabbricazione, l’indicazione della relativa certificazione “CE” conforme ai requisiti della normativa europea UNI EN 128991:2008. b) il produttore dei supporti segnaletici “VTR e CG10” rispondenti ai requisiti di cui al presente disciplinare, dovrà provvedere a renderlo riconoscibile a vista mediante il logotipo del fabbricante, la data con mese e anno di fabbricazione impressa sul retro del segnale indelebilmente stampata. I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli enti acquirenti accertarsi che su ogni segnale sia inciso indelebilmente il contrassegno di cui sopra. Decadrà ogni tipo di garanzia se il segnale è sprovvisto di tale marcatura. Le analisi e prove da seguire sui materiali, così come previste dal presente disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio, nome del fabbricante e data. Realizzato a cura di: Centro Studi e Ricerche “Segnaletica e Sicurezza Stradale” - 3G - Italia - S. Sabina - 06132 San Sisto - PG - Tel. 075 5272405 Fax 0755279884 www.3gsegnaletica.it - [email protected] semilavorati, pellicole, caratteristiche e componenti richiesti dal nuovo C.d.S. 37