L'insegnante di sostegno
L'insegnante di sostegno è a pieno titolo docente della classe 65 e non solo dell’allievo
diversamente abile a lui affidato; ne consegue che la sua particolare funzione di supporto alla
classe dell’alunno o dello studente certificato di riferimento non viene meno anche quando è
assente l’alunno o lo studente stesso. Allo stesso modo “la responsabilità dell’integrazione è
assunta non dalla singola classe, ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno
dei sostegni più validi 66 „. L'insegnante di sostegno è un mediatore di contenuti, possiede strategie
didattiche-metodologiche specifiche.
L'insegnante di sostegno:
• aggiorna il fascicolo personale dello studente;
• predispone l'orario nel rispetto delle esigenze scolastiche dello studente;
• firma e compila il registro di classe segnalando nella parte riservata le azioni significative durante le
lezioni;
• segnala al referente BES l'eventuale insorgere di criticità;
• verbalizza gli incontri per il PEI;
• stila il PEI elaborato con il team dei docenti/Consiglio di classe;
• monitora il processo di inclusione in classe, gli apprendimenti e la motivazione allo studio dello
studente con disabilità;
• predispone, se necessario, il materiale didattico idoneo alle esigenze dell'alunno-studente;
• funge da mediatore con il gruppo dei pari e dei colleghi curricolari;
• coordina, quando presente, l'intervento del collaboratore all'integrazione;
• mantiene i contatti con la famiglia e con i Servizi sul territorio.
L´insegnante specializzato alla scuola dell'infanzia.
L'insegnante specializzato nella scuola dell'infanzia è un insegnante di scuola dell´infanzia in
possesso del relativo titolo di specializzazione. È contitolare della sezione 67 e promotore della
cultura dell’inclusione in quanto crea le condizioni per la piena espressione dell’identità e delle
capacità del bambino con BES. L'insegnante specializzato suggerisce percorsi di apprendimento,
risorse, ausili, sussidi e tutto quello che può essere utile a ridurre i limiti e gli ostacoli incontrati,
predispone il materiale didattico idoneo alle esigenze del bambino, funge da mediatore con il
gruppo dei pari, coordina, quando presente, l’intervento del collaboratore all’integrazione. Questa
65 Si vedano L 104/92, art.13 comma 6, Dlgs 297/94 art 315/5, OM n. 90/2001 (art. 15/10), DPR 122/2009 (artt. 2/5 e
4/1).
66 CM 199/79.
67 Ci si riferisce alle eszioni integrate previste LP 5 del 16 luglio 2008. Ciascuna di esse è composta di norma da 15
bambini e bambine e frequentata da almeno 2 bambine o bambini con diagnosi ai sensi della legge 104/92. In ogni
sezione integrata sono assegnati due insegnanti, di cui uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una
collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico. Il contesto inclusivo, che viene privilegiato in queste sezioni,
assicura il benessere di tutti i bambini, rispondendo in maniera individualizzata e personalizzata ai vari e diversissimi
bisogni di ciascuno.
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