25) Quadro normativo per l'inclusione
a) Inserimento, integrazione, inclusione
L’inclusione scolastica costituisce il punto di arrivo di un processo di elaborazione e di sviluppo
della visione educativa della persona. L'uso dei termini inserimento, integrazione ed inclusione
nella normativa, nella prassi scolastica e nella quotidianità di ognuno segna una diversa sensibilità
rispetto alla tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con bisogni educativi speciali. È
possibile sintetizzare in 3 tappe fondamentali lo sviluppo normativo per arrivare all'inclusione:
- 1° tappa: da esclusione a inserimento. Il termine “inserimento” si riferisce alla possibilità di
accesso a scuola degli alunni e degli studenti con disabilità. A livello normativo, il primo pilastro è la
Costituzione Italiana 57 ed il termine è stato ufficializzato dall’art. 28 della L 118/1971 con il quale si
dispone che l'istruzione dell'obbligo per gli alunni e gli studenti con disabilità avvenga nelle classi
normali, superando il modello delle scuole speciali.
- 2° tappa: da inserimento a integrazione. Il termine “integrazione” pone l'enfasi sull'adattamento
reciproco che segue al momento dell'accoglienza e sottintende il processo attraverso il quale il
contesto scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti (organizzazione scolastica, studenti,
insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di
tutti gli studenti ed in particolare degli studenti con bisogni speciali. A livello normativo, la L 517/77
stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l'integrazione scolastica
degli alunni e degli studenti con disabilità. Successivamente, la L 104/92 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), raccoglie e integra gli
interventi legislativi precedenti, divenendo il punto di riferimento normativo per l'integrazione
scolastica e sociale.
- 3° tappa: da integrazione a inclusione. Il termine “inclusione” indica ridefinizione e superamento
del tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità,
estendendo il campo di intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante nei confronti di
tutti gli alunni e studenti in difficoltà 58 . A livello normativo, la prospettiva dell'inclusione comincia a
delinearsi con le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009
che raccolgono, ordinano e schematizzano prassi di intervento definendo l'approccio sistemico in
cui collocano importanti e recenti provvedimenti; con la L 18/2009 (con la quale l'Italia ratifica la
57 Così recitano gli artt. 3, 34 e 38 della Costituzione Italiana del 1948, art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
[…] senza distinzione […] di condizioni personali e sociali"; art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti dell’istruzione […]"; art. 38: "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e
all’avviamento professionale". La Costituzione negli articoli menzionati parla di dignità sociale, a prescindere dalle
condizioni personali e sociali, di uguaglianza formale e sostanziale, ossia di trattamenti diversi non dovuti ad
atteggiamenti di ingiustificata discriminazione, di scuola aperta a tutti, di obbligo di istruzione per almeno otto anni e poi,
entrando più nello specifico, all’art. 38 afferma a chiare lettere il diritto all’educazione anche per gli inabili ed i minorati
senza alcuna sorte di discriminazione all’interno della categoria dei disabili siano essi fisici o psichici.
58 Il riferimento è all'intera macro-area dei BES che comprende alunni / studenti in condizioni di disabilità, con disturbi
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, con svantaggio linguistico, socioeconomico e culturale.
85