- la definizione dei criteri di valutazione personalizzati;
- l’indicazione di prove e strumenti di rilevazione differenziati.
Non per tutti gli allievi con BES saranno sufficienti accorgimenti relativi alla personalizzazione dei criteri di
valutazione: per alcuni occorrerà personalizzare anche i contenuti sulla base dei livelli minimi attesi per le
competenze in uscita nell'ambito della disciplina e con riferimento ad abilità, conoscenze e
competenze indicate nel curricolo di istituto.
La stessa logica riguarda la programmazione contenuta nel PEI per gli studenti con disabilità
certificata ai sensi della L 104/92, che può essere:
- Programmazione curricolare, cioè una programmazione che fa riferimento agli obiettivi
minimi previsti dalle indicazioni provinciali , o comunque ad essi globalmente rispondenti 44 . Tale
programmazione può prevedere anche una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati o una
diversificazione per strumenti e metodologie, ma con lo stesso valore formativo degli obiettivi della
classe compatibili con la DF e con le caratteristiche psichiche dell'alunno. La programmazione per
obiettivi minimi dà diritto, in caso di superamento dell'esame di Stato conclusivo della scuola
secondaria di secondo grado, al conseguimento del titolo di studio legale.
- Programmazione differenziata: consiste nel percorso individuale proposto ad un alunno la cui
diagnosi funzionale o le cui caratteristiche psichiche siano tali da non consentirgli l'accesso ai
contenuti/obiettivi previsti dal curricolo d'istituto. È uno strumento flessibile che prevede attività
progettuali diversificate rispetto ai contenuti disciplinari. L'alunno può sostenere l'esame di Stato
conclusivo della scuola secondaria di secondo grado con prove differenziate coerenti con il
percorso di studio svolto e consegue l'attestato dei crediti formativi e la certificazione delle
competenze acquisite.
Si consiglia, ove possibile, di optare per una programmazione per obiettivi minimi. La scelta tra
PEI per obiettivi minimi e PEI differenziato va concordata con la famiglia. La programmazione è
stabilita nell'incontro PEI e può essere modificata in itinere, in accordo con la famiglia.
44 OM 90/2001 art.15 c.3.
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