Le prove equipollenti possono consistere nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da
completare, nella sostituzione della prova orale con una scritta, nell’utilizzo di ausili informatici,
nello svolgimento di contenuti culturali diversi rispetto a quelli stabiliti per le prove ufficiali. Le prove
equipollenti debbono consentire, comunque, l’accertamento di risultati finali tali da permettere una
valutazione legale idonea al rilascio della promozione, sia essa finalizzata alla frequenza della
classe successiva sia al rilascio del titolo di studio. Per la predisposizione delle prove d'esame, la
commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si
avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito lo studente durante l'anno
scolastico. La normativa nazionale in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori
prevede il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli allievi tutelati dalla L 104/92 che non
conseguono il titolo di studio avente valore legale.
A livello provinciale
✓ L’Ordinamento dell’apprendistato (Legge n. 12 del 4 luglio 2012 e Legge provinciale del
15 aprile 2016, n. 71), prevede che “gli apprendisti/apprendiste con diagnosi funzionale,
che hanno superato l’esame finale con un programma individuale ottengono un attestato di
qualifica parziale, nella quale sono descritte le competenze acquisite.”
✓ La DPG. 1461/2008, stabilisce che “agli studenti e apprendisti con diagnosi funzionale e
con un percorso formativo con obiettivi differenti viene rilasciato un attestato di qualifica
parziale dopo il superamento dell’esame dato in modo individuale”. Ciò significa che gli
studenti che non raggiungono gli obiettivi (anche minimi) curricolari, per i quali viene
progettato un percorso formativo individualizzato, sosterranno l’esame di qualifica o di fine
apprendistato con modalità differenti rispetto alla classe, definite sulla base degli obiettivi
del PEI.
✓ La DPG. 2430/2009, Norme sull’esame finale delle scuole professionali provinciali delle
ripartizioni 20 e 21, stabilisce all’art. 4 che “per gli allievi con DF o VF la scelta e
l’applicazione della tipologia di prova d’esame… si basa sulle misure individuali definite dal
Consiglio di classe. L’insegnante di formazione individuale è membro a pieno titolo della
commissione d’esame”.
Corso Azioni di orientamento e formazione al lavoro
Obiettivi:
• apprendere le competenze sociali e relazionali complementari al lavoro (rispetto delle
regole, riconoscimento dei ruoli, autonomia lavorativa e negli spostamenti, etc.);
• sviluppare le capacità metacognitive (attenzione, riflessione, consapevolezza);
• vivere una vera situazione di lavoro con l’aiuto e il monitoraggio di esperti.
53