10.1. Per tedesco L2
Esami di stato I ciclo: Tedesco seconda lingua
Gli studenti tutelati dalla L 104/92 e che usufruiscono di un PEI con obiettivi differenziati avranno
prove e valutazioni differenziate. Agli studenti tutelati dalla L 170/2010 gli strumenti e le misure,
definiti ed approvati dal Consiglio di classe nel PDP, sono garantiti anche in sede di esame. Per
questi studenti non è prevista una differenziazione degli obiettivi, ma sono previsti gli obiettivi della
classe. Gli studenti con background migratorio di recente immigrazione che evidenziano difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana hanno diritto ad una prova a loro
misura.
Esami di stato II ciclo: Tedesco seconda lingua
Gli studenti che usufruiscono di un PEI con obiettivi differenziati hanno diritto a prove e valutazione
differenziata (a conclusione dell’esame di Stato riceveranno esclusivamente un attestato di credito
formativo). Gli studenti che usufruiscono di un PEI con obiettivi minimi della classe, hanno diritto a
strumenti compensativi delineati nel PEI e a prove equipollenti (a conclusione dell’esame di Stato
riceveranno il diploma conclusivo).
In sede di esame, gli studenti con DSA svolgono le stesse prove previste per la classe ed hanno
diritto a tutti gli strumenti compensativi e/o a tutte le misure dispensative previste dal PDP
(approvato dal Consiglio di classe) e a criteri personalizzati di valutazione, attenti soprattutto ai
contenuti piuttosto che alla forma.
Per gli studenti provenienti da fuori provincia che abbiano frequentato nelle scuole a
carattere statale o legalmente riconosciute della provincia stessa solo la penultima e
l'ultima classe dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, su richiesta degli
interessati da presentarsi entro il 20 marzo, è possibile prescindere dall'accertamento
della conoscenza della seconda lingua nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.
Per detti studenti la terza prova scritta e il colloquio sono strutturati e si svolgono secondo
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323e dei
relativi decreti ministeriali 18 settembre 1998, n. 357 e n. 358.
Gli alunni con background migratorio di recente immigrazione che evidenziano difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana hanno diritto ad una
prova a loro misura.
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