immigrazione, la loro valutazione avviene, qualora sia necessario, in riferimento agli obiettivi di
apprendimento nelle discipline, ambiti interdisciplinari e attività, secondo un piano di studio
opportunamente adattato. Quest'ultimo può prevedere, per la scuola del primo ciclo anche criteri
di valutazione differenziati secondo quanto disposto DGP1168/2017 art.10 c.2.
Qualora necessario, un percorso individualizzato e personalizzato costituisce, anche decorsi due
anni, la base per l’insegnamento e per la valutazione delle alunne e degli alunni con background
migratorio.
Nella
valutazione
degli
studenti
con
background
migratorio
che
frequentino
corsi
di
alfabetizzazione, il Consiglio di classe terrà conto delle osservazioni trasmesse dai docenti di
questi corsi. (art 12 c3 delibera 1020/2011).
Per le disposizioni inerenti agli esami di Stato si rimanda alla sezione Esami di Stato di primo e
secondo ciclo.
DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
DM 5669/2011 con allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con
DSA.
CM 8/2013 Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Nota ministeriale prot. 2563, 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali. A.S. 2013/14. Chiarimenti.
DGP 1168/2017 Valutazione delle alunne e degli alunni nel primo ciclo di istruzione.
Dlgs 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
ed esami di Stato.
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