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NOTA MISE - NOMINA/COMUNICAZIONE AL SUAP
Responsabile tecnico
imprese di acconciatura
Il Ministero dello Sviluppo
Economico, in una nota del 29
maggio 2015 (in allegato), ha fornito
alcune indicazioni sulla questione
della nomina/comunicazione al
SUAP (Ufficio Commercio del
Comune dove si svolge l’attività)
del responsabile tecnico delle
imprese di acconciatura che hanno
avviato l’attività prima del 17
settembre 2005, data di entrata
in vigore della L. 174/2005
(la norma che ha introdotto,
anche in Trentino, l’abilitazione
professionale).
P
ur non indicando termini precisi per la nomina/comunicazione – ma lasciando intendere che essa vada effettuata in tempi brevi –
la nota chiarisce in particolare che:
• le imprese artigiane individuali operanti su più sedi che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005 devono fare la comunicazione al SUAP;
• le imprese artigiane individuali operanti su una sola sede che hanno avviato l’attività prima del 17
settembre 2005 non devono fare la comunicazione al SUAP e l’iscrizione del titolare/responsabile
tecnico verrà effettuata automaticamente dalle
CCIAA mediante annotazione al REA.
• le imprese non artigiane operanti su una o più sedi che hanno avviato l’attività prima del 17 settembre 2005 devono fare la comunicazione al SUAP;
• nessun problema si pone, invece, per le imprese
(artigiane e non) che hanno avviato l’attività dopo il 17 settembre 2005 che – come noto – devono
avere già adempiuto agli obblighi di cui sopra.
Gli Uffici Territoriali e l’Area Categorie (0461803727) dell’Associazione sono a Vostra disposizione
per ulteriori chiarimenti.
Riportiamo di seguito l’articolo 4 della Legge
174/2005
4.1. La nomina del responsabile tecnico
Al comma 5 dell’art. 3 della Legge n. 174/2005 viene introdotta la figura del responsabile tecnico.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata
l’attività di acconciatore deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione
professionale, che potrà essere la persona del titolare,
un socio partecipante a lavoro, un collaboratore familiare o un dipendente.
Dunque, nel caso di società sarà possibile esercitare l’attività anche nel caso un solo socio sia in possesso dell’abilitazione professionale.
Naturalmente con la frase “per ogni sede dell’impresa”
è da intendersi unicamente il luogo o i luoghi operativi
presso i quali viene effettivamente esercitata l’attività e
non altri luoghi quali i depositi o i magazzini.
Il comma 2 dell’art. 77 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59,
ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 3 della legge n.
174/2005, stabilendo che il responsabile tecnico deve
garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore. Come abbiamo visto
sopra, con le modifiche apportate dagli articoli 15 e 16
del D.Lgs. n. 147/2012 agli articoli 77 e 78 del D.Lgs.
n. 59/2010, il responsabile tecnico dovrà essere iscritto nel
REA (e quindi dovrà comparire sulle visure e sui certificati
camerali).
La nota del MISE risponde puntualmente a un
quesito del Comune di Saronno sul caso delle imprese
individuali e, pertanto, non affronta il problema per
le società. In ogni caso si ritiene che, per analogia, il
ragionamento fatto per le ditte individuali possa
estendersi anche alle SOCIETÀ, con l’unica differenza che, nei casi di imprese operanti in unica sede, sarà
necessario comunicare al SUAP chi, tra i soci, ricopre
il ruolo di responsabile tecnico.
Anno LXVI N. 9 Settembre 2015
l’Artigianato 29