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70 indici sintetici
di affidabilità fiscale
il “Programma delle elaborazioni degli indici
sintetici di affidabilità fiscale” (ISA), pubblicato
dall’agenzia delle entrate
L’
Agenzia delle Entrate ha pubblicato [Provvedimento n. 191552] il “Programma
delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) con il quale
ha reso noto le attività produttive per le quali, entro fine anno, saranno elaborati
i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare a partire dal periodo
d’imposta 2017, dopo l’approvazione “decretata” dal Mef.
Tali indicatori statistico-economici hanno sostituito gli studi di settore e i parametri,
per dar vita a un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco, che consentirà a imprese e
professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta.
Gli indici sintetici di affidabilità, infatti, si basano su un insieme di indicatori
elementari di affidabilità e anomalia e consentono di misurare, su scala da 1 a 10,
l’attendibilità del percorso fiscale del contribuente.
I contribuenti che si posizionano sui gradini più alti della scala avranno benefici, come:
- l’ESONERO dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione
di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’IVA
ALIMENTAZIONE
Prodotti pastari: obbligo origine
del grano in etichetta
Al pari di quanto già fissato con il decreto che ha imposto
l’origine del latte per i prodotti lattiero-caseari, è stato
ritenuto necessario prevedere per la pasta alimentare
l’indicazione obbligatoria sia della semola, sia del grano
duro da cui deriva.
ATTENZIONE: il Decreto [pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 191 del 17 agosto 2017] entrerà in vigore dopo 180
giorni dalla pubblicazione. L’applicazione sarà in via
sperimentale fino al 30 dicembre 2020.
In base al provvedimento le indicazioni di origine vanno
poste in etichetta in un punto tale che siano facilmente
visibili e leggibili chiaramente dal consumatore e
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L’ARTIGIANATO / ANNO LXVIII / n. 11 / novembre 2017
specificando il Paese dove è stato coltivato il grano duro
e il Paese dove è stata prodotta la semola, ingrediente
primario della pasta.
Nel caso in cui i prodotti provengano da diversi Paesi
allora potranno utilizzarsi le dizioni alternative “UE”,
“non UE” o “UE e non UE” per l’indicare l’origine
rispettivamente da Paesi membri della UE, o situati fuori
dalla UE o in parte della UE e in parte extra UE.
È prevista la possibilità di indicare per il grano il nome di un
singolo Paese purché dal Paese in questione provenga più
del 50% della materia prima ed eventualmente seguito dalle
indicazioni alternative di cui sopra per la parte rimanente.
IL DECRETO NON RIGUARDA
• la pasta fresca e stabilizzata [art. 9 del DPR 187/2001];
• i prodotti pastari destinati all’esportazione, né tanto
meno, per la clausola del mutuo riconoscimento, quelli
provenienti da altri Paesi UE.