L' Artigianato NOVEMBRE 2017 | Page 30

categorie 70 indici sintetici di affidabilità fiscale il “Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA), pubblicato dall’agenzia delle entrate L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato [Provvedimento n. 191552] il “Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) con il quale ha reso noto le attività produttive per le quali, entro fine anno, saranno elaborati i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare a partire dal periodo d’imposta 2017, dopo l’approvazione “decretata” dal Mef. Tali indicatori statistico-economici hanno sostituito gli studi di settore e i parametri, per dar vita a un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco, che consentirà a imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta. Gli indici sintetici di affidabilità, infatti, si basano su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e consentono di misurare, su scala da 1 a 10, l’attendibilità del percorso fiscale del contribuente. I contribuenti che si posizionano sui gradini più alti della scala avranno benefici, come: - l’ESONERO dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’IVA ALIMENTAZIONE Prodotti pastari: obbligo origine del grano in etichetta Al pari di quanto già fissato con il decreto che ha imposto l’origine del latte per i prodotti lattiero-caseari, è stato ritenuto necessario prevedere per la pasta alimentare l’indicazione obbligatoria sia della semola, sia del grano duro da cui deriva. ATTENZIONE: il Decreto [pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017] entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione. L’applicazione sarà in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020. In base al provvedimento le indicazioni di origine vanno poste in etichetta in un punto tale che siano facilmente visibili e leggibili chiaramente dal consumatore e 28 L’ARTIGIANATO / ANNO LXVIII / n. 11 / novembre 2017 specificando il Paese dove è stato coltivato il grano duro e il Paese dove è stata prodotta la semola, ingrediente primario della pasta. Nel caso in cui i prodotti provengano da diversi Paesi allora potranno utilizzarsi le dizioni alternative “UE”, “non UE” o “UE e non UE” per l’indicare l’origine rispettivamente da Paesi membri della UE, o situati fuori dalla UE o in parte della UE e in parte extra UE. È prevista la possibilità di indicare per il grano il nome di un singolo Paese purché dal Paese in questione provenga più del 50% della materia prima ed eventualmente seguito dalle indicazioni alternative di cui sopra per la parte rimanente. IL DECRETO NON RIGUARDA • la pasta fresca e stabilizzata [art. 9 del DPR 187/2001]; • i prodotti pastari destinati all’esportazione, né tanto meno, per la clausola del mutuo riconoscimento, quelli provenienti da altri Paesi UE.