categorie
CCNL Alimentari
e Panificazione Artigianato
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza
contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 23 febbraio 2017,
spetta un importo forfetario una tantum pari ad euro
150,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni,
in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato, erogato in due rate di pari importo con
decorrenza maggio 2017 e maggio 2018.
Con decorrenza maggio 2017, ai lavoratori in forza alla
data del 23 febbraio 2017, spetta un importo pari a euro
75,00.
Agli apprendisti l’una tantum compete nella misura del
70% (euro 52,50).
L’importo è corrisposto a copertura del periodo
1° gennaio 2016 - 28 febbraio 2017.
L’importo dell’una tantum:
• è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio
militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time,
sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
• è escluso dalla base di calcolo del Tfr;
• è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta e indiretta di origine legale o contrattuale.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri
miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli
effetti anticipazioni degli importi una tantum previsti
dall’accordo. Tali importi, che non devono essere
più corrisposti con la retribuzione di marzo 2017,
devono pertanto essere detratti dall’una tantum stessa
fino a concorrenza.
salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo)
l’organo di controllo procede a una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini
previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni.
Il Decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che
producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare
all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono
le attività di cui al Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione
dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore
del Decreto (entro il 30 luglio 2017). Gli operatori economici che non adempiono
a tale obbligo sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare
da 1.500 a 9mila euro.
È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione
di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che
attestino tali attività.
L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti (in grado
di garantire meglio la tracciabilità dei cibi e di migliorarne la conservazione), oggetti
in materiale plastico e in plastica riciclata. Per quest’ultima tipologia di materiali
la normativa prevede la sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino a sei
mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.
L’aggiornamento delle sanzioni amministrative avviene ogni due anni e l’incremento
è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT.
ANNO LXVIII / n. 6 / giugno 2017 / L’ARTIGIANATO
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