L' Artigianato Giugno 2017 | Page 31

categorie CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 23 febbraio 2017, spetta un importo forfetario una tantum pari ad euro 150,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, erogato in due rate di pari importo con decorrenza maggio 2017 e maggio 2018. Con decorrenza maggio 2017, ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2017, spetta un importo pari a euro 75,00. Agli apprendisti l’una tantum compete nella misura del 70% (euro 52,50). L’importo è corrisposto a copertura del periodo 1° gennaio 2016 - 28 febbraio 2017. L’importo dell’una tantum: • è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate; • è escluso dalla base di calcolo del Tfr; • è comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legale o contrattuale. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum previsti dall’accordo. Tali importi, che non devono essere più corrisposti con la retribuzione di marzo 2017, devono pertanto essere detratti dall’una tantum stessa fino a concorrenza. salute umana). In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all’esiguità del pericolo) l’organo di controllo procede a una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l’estinzione del procedimento senza sanzioni. Il Decreto introduce all’articolo 6 anche l’obbligo da parte delle imprese che producono materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La comunicazione deve essere effettuata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (entro il 30 luglio 2017). Gli operatori economici che non adempiono a tale obbligo sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 1.500 a 9mila euro. È quindi fondamentale il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività. L’ambito di applicazione riguarda anche imballaggi attivi e intelligenti (in grado di garantire meglio la tracciabilità dei cibi e di migliorarne la conservazione), oggetti in materiale plastico e in plastica riciclata. Per quest’ultima tipologia di materiali la normativa prevede la sanzione accessoria della sospensione dell’attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato. L’aggiornamento delle sanzioni amministrative avviene ogni due anni e l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT. ANNO LXVIII / n. 6 / giugno 2017 / L’ARTIGIANATO 29