Disturbi generalizzati dello sviluppo e integrazione scolastica Autismo e integrazione Scolastica | Page 166
Disturbi Generalizzati dello Sviluppo e Integrazione Scolastica
Autismo – Strategie per una scuola inclusiva
funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"
Art. 1. Attività delle regioni e delle province autonome.
1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e
per le finalità di cui all'art. 14, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi
anche tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato
specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
operanti secondo le modalità richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino
l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui
agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in
situazione di handicap.
Art. 2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata.
1. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del
diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge
n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del
competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le
UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed
amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.
Art. 3. Diagnosi funzionale.
1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello
stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista n