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LA PUBBLICITÀ E I COMPORTAMENTI ALIMENTARI DEI RAGAZZI tende a tutelare i minori in quanto dotati di un minor grado di avvedutezza e di capacità critica. In generale di pubblicità e tutela dei minori il codice del consumo si occupa nell’art. 25 rubricato “Bambini e adolescenti” in cui si prevede che “È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani”. L’unica novità della norma rispetto a quella precedentemente prevista nell’art. 6 del d.lg. n. 74/92 era il riferimento al divieto di cui all’art. 10, comma 3, della legge 112/2004, legge di riforma del sistema radiotelevisivo, poi inserita nel T.U. della radiotelevisione del 2005. Tale ultima norma prevedeva il divieto di impiegare minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, negli spot e messaggi pubblicitari. La legge Gasparri, però, è stata rivista nel 2006 relativamente alla questione della tutela dei minori ed in particolare al divieto assoluto di creare spot in cui compaiano ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Il provvedimento correttivo, infatti, ha abolito tale divieto che aveva portato a evidenti “effett i distorsivi” alla luce del fatto che la presenza dei minori nella pubblicità non era di fatto mai stata eliminata, in quanto il divieto veniva aggirato reclutando bambini di nazionalità non italiana. Nessuna norma sussiste, però, nel codice del consumo che regolamenti la pubblicità specifica di alimenti e bevande rivolta ai minori. Si possono citare esempi di intervento dell’AGCom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) nei confronti di pubblicità ingannevoli e tutela di minori e adolescenti; uno di questi è il caso, rilevante anche per i risvolti che ha presentato in tema di tutela dei minori, rappresentato da un messaggio pubblicitario di una merendina per bambini, che è stato ritenuto idoneo a trarre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche e alla composizione del prodotto pubblicizzato, nonché potenzialmente pericoloso per la salute e sicurezza dei bambini stessi. Le motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di ingannevolezza da parte dell’Autorità derivano dal fatto che lo spot pubblicitario prospettava il prodotto come specificamente destinato ai bambini, insistendo sulla composizione ingredientistica della merendina. Nel messaggio si ometteva però di segnalare che nel prodotto era presente un quantitativo, seppur minimo, di alcool etilico. L’Istituto della Nutrizione ha osservato che, in assenza di dati certi riguardo agli effetti del consumo, durante la fase della crescita, di dosi anche minime di alcool, le linee guida per l’alimentazione degli Stati Uniti e dell’Italia concordano nell’opportunità di evitare del tutto l’assunzione di alcool per i bambini. Il predetto Istituto ha, altresì, specificato che, poiché esiste nei bambini una chiara relazione diretta tra la frequenza dell’esposizione a un alimento e il suo gradimento, non si può escludere un effetto della precoce esperienza del gusto alcolico sui consumi di alcool nelle successive età della vita. Su questa base, l’Autorità ha ritenuto che lo spot pubblicitario, che presentava la merendina come alimento specificamente destinato ai bambini, enfatizzandone l’ingredientistica e omettendo di segnalare la presenza di un quantitativo di alcool, fosse in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo n. 74/92 (PI/1263 TEGOLINI MULINO BIANCO)26. 7. Conclusioni È evidente, dalla seppur breve analisi svolta e per il cui approfondimento si rinvia a quanto descritto nei documenti allegati, che ancora si è agli albori di una disciplina unica in materia; la regolamentazione del marketing rivolto ai bambini nel ramo degli alimenti è fortemente differente nei vari Paesi, il quadro normativo in Europa, perciò, si presenta 85