City Life Magazine 09 | Page 27

FEATURES teatro dei fatti avvenuti, la quale ha predisposto, già da diverso tempo, un sistema di accreditamento delle strutture sanitarie che impone il rispetto di dati standard, facilmente soddisfatti mediante l’adozione di un sistema di gestione per la qualità ISO 9001. La ISO 9001:2008 stabilisce, al punto 7.4.3. “Verifica dei prodotti approvvigionati”, che “L’organizzazione deve stabilire ed effettuare i controlli e i collaudi o altre attività necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati ottemperino ai requisiti specificati per l’approvvigionamento.” Questo concetto è ripreso e particolarizzato nella UNI EN ISO 15189:2013, “Laboratori medici Requisiti riguardanti la qualità e la competenza”, che, all’art. 5.3.2.3 Reagents and consumables – Acceptance testing, recita (la norma non è ancora stata tradotta in italiano, pur se già recepita da UNI): “Each new formulation of examination kits with changes in reagents or procedure, or a new lot of shipment, shall be verified for performance, before use in examinations. Consumables that can affect the quality of examinations shall be verified for performance before use in examinations”. 27 Sembrerebbe che la non-cultura metrologica impedisca perfino di capire le prescrizioni della normativa di riferimento e le consideri alla stregua di incombenze formali, spesso fastidiose, da documentare in qualche modo al solo fine di superare le visite per il mantenimento della certificazione. A rendere l’episodio ancora più grave non è solo il costo dell’omessa conferma metrologica, (in questo caso fortunatamente solo in termini di analisi da ripetere, vista la scarsa criticità, sotto il profilo medico), di un risultato sovrastimato, ma anche il sorgere di potenziali responsabilità rilevanti sotto il profilo giuridico, in specie con riguardo ai rapporti tra cliente (azienda ospedaliera) e fornitore (Abbott), derivanti dal mancato controllo del prodotto alla consegna. Nel nostro ordinamento la regola generale in materia di compravendita di beni mobili, che può comunque essere derogata dalle parti mediante specifici patti e accordi validi e vincolanti, impone che il cliente, a seguito della consegna della merce, dispone di un termine massimo entro il quale deve denunciare i vizi non occulti del prodotto al fine di poter fruire delle garanzie contrattuali