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CITY LIFE MAGAZINE
garantiscono che lo strumento prodotto
ed installato rispetti la normativa, e le
verifiche periodiche, che assicurano che
le prestazioni iniziali si siano mantenute
nel tempo e, in caso diverso, ovvero
nell’ipotesi in cui sia accertato che lo
strumento commette un errore superiore ai
limiti massimi ammissibili, ne prevedono il
ripristino (o la sostituzione dello strumento
qualora ciò non sia possibile).
Questi concetti sono stati ben recepiti
dalla MID (Measuring Instrument Directive),
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
relativa agli strumenti di misura. Questa
direttiva riguarda diversi strumenti di
misura, peraltro originariamente non tutti
inclusi nella tradizionale metrologia legale,
tra cui i contatori di energia elettrica di
qualunque tipo essi siano (smart o no). La
MID, oltre a prescrivere i requisiti iniziali che
detti strumenti devono soddisfare, richiede
in modo molto chiaro che i costruttori
indichino l’intervallo di tempo per il quale
è garantito il permanere delle prestazioni
metrologiche iniziali (durabilità) ed impone
agli Stati membri, come regola generale, di
prescrivere controlli metrologici legali al fine
di garantire il corretto funzionamento nel
tempo degli strumenti.
La legge di recepimento della MID in Italia,
adottata oltre il termine previsto dall’UE
con decreto legislativo 2 febbraio 2007 n
22, recepisce molto bene soprattutto le
disposizioni transitorie della MID: i controlli
metrologici, incluse le verifiche periodiche,
non si applicano agli strumenti installati
prima dell’entrata in vigore della legge di
recepimento e sui quali, dopo l’entrata in
vigore della legge stessa, non siano stati
fatti interventi di tipo tecnico.
Questo punto, che potrebbe avere ragione
di essere se riferito ad un parco strumenti
vecchio e di cui si prevede la sostituzione in
breve tempo, ha suscitato molte perplessità
nell’opinione pubblica (si vedano al
proposito le interrogazioni parlamentari
a risposta scritta n. 5/01237 seduta del
16/10/13 presentata da Crippa, M5S e n.
4/02245 seduta del 22/10/2013 presentata
da Peluffo, PD) dal momento che ENEL ha
concluso l’installazione dei nuovi contatori
elettronici (con, in nuce, alcune funzioni
tipiche degli smart meter) subito prima
(2007) dell’entrata in vigore della legge di
recepimento della MID. Benchè la cosa sia
ineccepibile dal punto di vista giuridico,
certamente non attenua i timori di cui si
parlava più sopra. Anzi, rischia di acuirli
anche al di la di quanto giustificabile da un
punto di vista tecnico.
Tornando quindi all’articolo di Di Foggia,
sembra opportuno aggiungere alle sue
considerazioni anche questa: l’impiego
di smart meter nelle reti del futuro (non
solo quelle elettriche) richiede anche (e
forse soprattutto) il rispetto di una buona
pratica metrologica e, di conseguenza,
la messa a punto di verifiche periodiche
degli strumenti, per garantire che le loro
prestazioni metrologiche rimangano entro
i limiti massimi ammissibili prescritti dalla
norma di legge. Visto il numero di utenze
(le sole utenze elettriche, in Italia, superano
i 30 milioni), e il costo che tali operazioni
possono avere se non condotte in modo
efficiente, è bene non dormire sul comodo
guanciale offerto dal decreto legislativo
22/2007, ma iniziare a riflettere su come
queste verifiche possano essere condotte
in modo tecnicamente ed economicamente
efficiente. La nuova generazione di
contatori sia “smart” anche da questo
punto di vista!