City Life Magazine 06 | Page 28

28 CITY LIFE MAGAZINE garantiscono che lo strumento prodotto ed installato rispetti la normativa, e le verifiche periodiche, che assicurano che le prestazioni iniziali si siano mantenute nel tempo e, in caso diverso, ovvero nell’ipotesi in cui sia accertato che lo strumento commette un errore superiore ai limiti massimi ammissibili, ne prevedono il ripristino (o la sostituzione dello strumento qualora ciò non sia possibile). Questi concetti sono stati ben recepiti dalla MID (Measuring Instrument Directive), Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura. Questa direttiva riguarda diversi strumenti di misura, peraltro originariamente non tutti inclusi nella tradizionale metrologia legale, tra cui i contatori di energia elettrica di qualunque tipo essi siano (smart o no). La MID, oltre a prescrivere i requisiti iniziali che detti strumenti devono soddisfare, richiede in modo molto chiaro che i costruttori indichino l’intervallo di tempo per il quale è garantito il permanere delle prestazioni metrologiche iniziali (durabilità) ed impone agli Stati membri, come regola generale, di prescrivere controlli metrologici legali al fine di garantire il corretto funzionamento nel tempo degli strumenti. La legge di recepimento della MID in Italia, adottata oltre il termine previsto dall’UE con decreto legislativo 2 febbraio 2007 n 22, recepisce molto bene soprattutto le disposizioni transitorie della MID: i controlli metrologici, incluse le verifiche periodiche, non si applicano agli strumenti installati prima dell’entrata in vigore della legge di recepimento e sui quali, dopo l’entrata in vigore della legge stessa, non siano stati fatti interventi di tipo tecnico. Questo punto, che potrebbe avere ragione di essere se riferito ad un parco strumenti vecchio e di cui si prevede la sostituzione in breve tempo, ha suscitato molte perplessità nell’opinione pubblica (si vedano al proposito le interrogazioni parlamentari a risposta scritta n. 5/01237 seduta del 16/10/13 presentata da Crippa, M5S e n. 4/02245 seduta del 22/10/2013 presentata da Peluffo, PD) dal momento che ENEL ha concluso l’installazione dei nuovi contatori elettronici (con, in nuce, alcune funzioni tipiche degli smart meter) subito prima (2007) dell’entrata in vigore della legge di recepimento della MID. Benchè la cosa sia ineccepibile dal punto di vista giuridico, certamente non attenua i timori di cui si parlava più sopra. Anzi, rischia di acuirli anche al di la di quanto giustificabile da un punto di vista tecnico. Tornando quindi all’articolo di Di Foggia, sembra opportuno aggiungere alle sue considerazioni anche questa: l’impiego di smart meter nelle reti del futuro (non solo quelle elettriche) richiede anche (e forse soprattutto) il rispetto di una buona pratica metrologica e, di conseguenza, la messa a punto di verifiche periodiche degli strumenti, per garantire che le loro prestazioni metrologiche rimangano entro i limiti massimi ammissibili prescritti dalla norma di legge. Visto il numero di utenze (le sole utenze elettriche, in Italia, superano i 30 milioni), e il costo che tali operazioni possono avere se non condotte in modo efficiente, è bene non dormire sul comodo guanciale offerto dal decreto legislativo 22/2007, ma iniziare a riflettere su come queste verifiche possano essere condotte in modo tecnicamente ed economicamente efficiente. La nuova generazione di contatori sia “smart” anche da questo punto di vista!