CIG Magazine - La rivista che dà voce al mondo del gas CIG Magazine 3 | Page 37

CIG MAGAZINE 37 dei seguenti capitoli: • Capitolo V.1 “Aree a rischio specifico”; • Capitolo V.2 “Aree a rischio per atmosfere esplosive”; • Capitolo V.3 “Vani corsa ascensori”. Le norme tecniche di prevenzione incendi rappresentano una sorta di “living document”; il testo è stato progettato affinché ciascuna misura di sicurezza antincendi possa essere rivista e/o aggiornata in relazione all’evoluzione tecnologica o allineata all’aggiornamento normativo tecnico europeo. È stato anche previsto l’ampliamento nel tempo della sezione delle RTV con l’aggiunta di sezioni specifiche per attività già regolamentate da decreti “tradizionali”, come ad esempio quella regolata dal Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”. Dell’argomento trattato in questo articolo si parlerà al Forum UNICIG con una presentazione a cura del CNVVF. SICUREZZA 10 e 15 marzo 2005 (Reazione al fuoco), il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2012 (Impianti di protezione attiva contro l’incendio), che continueranno a rimanere in vigore. Infatti, questa ulteriore novità, intro dotta dal decreto, non abroga le vigenti disposizioni e i criteri di sicurezza antincendi, ma fa permanere in vigenza, assieme al nuovo testo le attuali disposizioni. L’intento è di consentire agli attori del processo interessati, di valutare, individuando lo strumento più idoneo per la progettazione, la costruzione ed esercizio delle attività nei confronti del rischio d’incendio. Il Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 mette insieme le Regole Tecniche Orizzontali (RTO) riportando tutte le misure della strategia di sicurezza antincendi indipendentemente dalla tipologia di attività soggetta, aggiungendo a queste alcune Regole Tecniche Verticali (RTV), che pur essendo di per loro stesse specifiche per le condizioni applicative, non si riferiscono ad alcuna delle attività contemplate nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. Esse sono oggetto di trattazione