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dei seguenti capitoli:
• Capitolo V.1 “Aree a rischio
specifico”;
• Capitolo V.2 “Aree a rischio per
atmosfere esplosive”;
• Capitolo V.3 “Vani corsa
ascensori”.
Le norme tecniche di prevenzione
incendi rappresentano una
sorta di “living document”; il
testo è stato progettato affinché
ciascuna misura di sicurezza
antincendi possa essere rivista
e/o aggiornata in relazione
all’evoluzione tecnologica o
allineata all’aggiornamento
normativo tecnico europeo.
È stato anche previsto
l’ampliamento nel tempo della
sezione delle RTV con l’aggiunta
di sezioni specifiche per attività
già regolamentate da decreti
“tradizionali”, come ad esempio
quella regolata dal Decreto
Ministeriale 12 aprile 1996
“Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e
l’esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili
gassosi”.
Dell’argomento trattato in questo
articolo si parlerà al Forum UNICIG con una presentazione a cura
del CNVVF.
SICUREZZA
10 e 15 marzo 2005 (Reazione
al fuoco), il Decreto Ministeriale
20 dicembre 2012 (Impianti
di protezione attiva contro
l’incendio), che continueranno a
rimanere in vigore.
Infatti, questa ulteriore novità,
intro dotta dal decreto, non abroga
le vigenti disposizioni e i criteri
di sicurezza antincendi, ma fa
permanere in vigenza, assieme al
nuovo testo le attuali disposizioni.
L’intento è di consentire agli
attori del processo interessati,
di valutare, individuando lo
strumento più idoneo per la
progettazione, la costruzione ed
esercizio delle attività nei confronti
del rischio d’incendio.
Il Decreto Ministeriale 3 agosto
2015 mette insieme le Regole
Tecniche Orizzontali (RTO)
riportando tutte le misure della
strategia di sicurezza antincendi
indipendentemente dalla tipologia
di attività soggetta, aggiungendo
a queste alcune Regole Tecniche
Verticali (RTV), che pur essendo
di per loro stesse specifiche per
le condizioni applicative, non si
riferiscono ad alcuna delle attività
contemplate nell’allegato I del
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 151/2011.
Esse sono oggetto di trattazione