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della filiera, a partire da biodiesel,
biocarburanti e bioliquidi.
Il CTI si occupa di biometano
e di sostenibilità, in quanto il
comma 6, dell’articolo 3, del
decreto ministeriale del 2 marzo
2018 (“Promozione dell’uso del
biometano e di altri biocarburanti
avanzati nel settore dei trasporti”)
stabilisce che “il biometano
immesso nelle reti ad uso
trasporti o direttamente fornito
per tale utilizzo,... deve rispettare
quanto previsto dal decreto
ministeriale del 23 gennaio 2012
secondo le linee guida definite
dal CTI per la qualificazione degli
operatori economici della filiera di
produzione del biometano ai fini
della tracciabilità e del bilancio
di massa di cui alla UNI/TS
11567...”.
“Quando parliamo di sostenibilità
ambientale secondo la direttiva
fonti rinnovabili 2009/28 – ha
ricordato Panvini – significa fare
riferimento a due criteri base:
il primo si riferisce all’assenza
di sfruttamento di terreni ad
elevato contenuto di carbonio
(foreste, torbiere, ecc.); il secondo
riguarda il rispetto di taluni valori
di “emissione di gas serra relativi
all’intero ciclo di vita inferiori a
quelle dell’alternativa fossile di
una percentuale differenziata in
funzione delle filiere”.
Il decreto del 23 gennaio 2012
relativo al Sistema nazionale di
certificazione per biocarburanti
e bioliquidi stabilisce che un
biocarburante/bioliquido si
considera “conteggiabile”, sia
per la comunicazione relativa alle
emissioni di gas serra, sia per la
comunicazione sul rispetto degli
obblighi di immissione in consumo,
esclusivamente se sostenibile, vale
a dire se accompagnato da un
certificato di sostenibilità rilasciato
dall’ultimo operatore economico
della catena di consegna.
Per catena di consegna/custodia