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56 della filiera, a partire da biodiesel, biocarburanti e bioliquidi. Il CTI si occupa di biometano e di sostenibilità, in quanto il comma 6, dell’articolo 3, del decreto ministeriale del 2 marzo 2018 (“Promozione dell’uso del biometano e di altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”) stabilisce che “il biometano immesso nelle reti ad uso trasporti o direttamente fornito per tale utilizzo,... deve rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2012 secondo le linee guida definite dal CTI per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567...”. “Quando parliamo di sostenibilità ambientale secondo la direttiva fonti rinnovabili 2009/28 – ha ricordato Panvini – significa fare riferimento a due criteri base: il primo si riferisce all’assenza di sfruttamento di terreni ad elevato contenuto di carbonio (foreste, torbiere, ecc.); il secondo riguarda il rispetto di taluni valori di “emissione di gas serra relativi all’intero ciclo di vita inferiori a quelle dell’alternativa fossile di una percentuale differenziata in funzione delle filiere”. Il decreto del 23 gennaio 2012 relativo al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi stabilisce che un biocarburante/bioliquido si considera “conteggiabile”, sia per la comunicazione relativa alle emissioni di gas serra, sia per la comunicazione sul rispetto degli obblighi di immissione in consumo, esclusivamente se sostenibile, vale a dire se accompagnato da un certificato di sostenibilità rilasciato dall’ultimo operatore economico della catena di consegna. Per catena di consegna/custodia