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stoccaggio di GNL, connesse o
funzionali all’allacciamento e alla
realizzazione della rete nazionale
di trasporto del gas naturale o di
parti isolate della stessa definite
come strategiche. L’articolo 10,
invece, riguarda la formazione
di provvedimenti in materia di
obblighi di separazione contabile,
al fine di recepire le disposizioni in
materia di separazione contabile
per le attività riconducibili ai servizi
di “Small Scale LNG” forniti dai
terminali di GNL.
Sempre in campo regolatorio,
il decreto legislativo opera un
approfondimento del perimetro
e delle attività riconducibili ai
servizi “Small Scale LNG” forniti
dai terminali di GNL, sia al fine d
adottare un’adeguata disciplina in
materia di obblighi di separazione
contabile, sia al fine di verificare la
sussistenza di eventuali esigenze
di coordinamento tra tali servizi
e quelli regolati dall’Autorità per
l’energia.
A questo proposito, va ricordata
la delibera del 16 marzo
scorso, la numero 141/2017/R/
Gas dell’Autorità, di avvio del
procedimento per la formazione di
provvedimenti in materia di tariffe
per l’utilizzo dei terminali di GNL
per il quinto periodo di regolazione
e in materia di separazione
contabile relativi ai servizi di “Small
Scale LNG”.
Anche sul fronte delle reti di
distribuzione alimentate a GNL,
il decreto legislativo fornisce
indicazioni e risposte in linea
con le aspettative di sviluppo
di tale segmento di mercato,
a vantaggio delle comunità
locali non servite dalla rete dei
metanodotti. Con un’apposita
disposizione (articolo 14), si
dettano indicazioni per le reti di
GNL, prevedendo la competenza
dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas per la definizione
delle condizioni economiche
di fornitura del GNL. Anche in
questo l’Autorità ha provveduto
a deliberare con il provvedimento
324/2017/R/Gas del 12 maggio
scorso.
L’articolo 18 del
decreto legislativo, per
l’implementazione della
rete dei punti vendita dei