100% Fitness Mag - Anno VIII Settembre 2014 | Page 58
#DIRITTO
Spacciarsi sulle chat
per altra persona?
Attenzione si rischia il reato penale
Valerio Massimo Aiello
Avvocato praticante abilitato al
patrocinio Consiglio Ordine Avvocati
di Torre Annunziata. Studio penale:
Corso Italia, 261 Sorrento (Na)
339.4095882
[email protected]
E’ ciò che fanno in molti: chattare in rete rubando
l’identità di altre persone. Sono svariate le
cause per cui una persona decide di assumere
i connotati di un’altra; talvolta ciò avviene
solamente per scherzo o per gioco, altre volte
si agisce, invece, per mettere in atto una vera e
propria vendetta al solo scopo di danneggiare e
umiliare terze persone.
Spacciarsi per un’altra persona, anche solamente
usando l’altrui nickname su chat o social network,
configura il reato di “sostituzione di persona”
disciplinato e punito dall’art. 494 CP.
In particolare l’art. 494 codice penale sanziona,
con il carcere fino ad un anno, la condotta di
colui che al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la
propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad
altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una
qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici
,salvo che il fatto non costituisca altro delitto
contro la fede pubblica.
Il reato ex art. 494 CP scatterà, quindi, tutte
le volte in cui taluno si auto-attribuisca
illegittimamente, e al solo fine di trarne
un vantaggio o un guadagno oppure per
danneggiare o screditare un terzo soggetto,
connotati che riguardano un’altra persona e che
sono sufficienti ad individuarla specificamente
(e in questo consiste appunto la sostituzione di
persona).
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Settembre 2014
A titolo esemplificativo si configurerà il reato di
“sostituzione di persona” nel caso di colui che
crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità di un
diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti
della rete 'internet' nei confronti dei quali le
false generalità siano declinate e con il solo fine
di arrecare danno al soggetto le cui generalità
siano state abusivamente spese, subdolamente
incluso in una corrispondenza idonea a lederne
l'immagine e la dignità personale.
Ovviamente queste “falsità” devono essere
idonee a trarre in inganno qualcuno. Se nessuno
cade in errore sulla vera identità o sulla vera
qualifica del soggetto, si avrà eventualmente un
tentativo di reato.
A confermare tale assunto è intervenuta anche
la Corte di Cassazione che con la sentenza n.
18826/2013, ha confermato la condanna di una
donna che aveva divulgato su una chat il numero
di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro,
con la quale aveva in corso una causa civile.
Per vendicarsi di un presunto sopruso, infatti
l’imputata aveva fatto in modo di spacciarsi per
essa su un sito erotico e di incontri.
La 'vittima’, ignara di tutto, si era trovata
all'improvviso a ricevere telefonate e sms di
persone interessate a incontri erotici, alcune delle
quali l'avevano apostrofata con insulti, inviandole
anche mms con immagini porno.
In conclusione, assumere l’identità di un’altra
persona su chat o social network configura il
reato di sostituzione di persona ex art. 394 CP
severamente punito con il carcere fino ad un
anno. Ovviamente non vi devono essere dubbi
sulla sua riconducibilità ad una determinata
persona fisica.
In tali casi si consiglia di rivolgersi prontamente
ad un avvocato penalista che vi assisterà nello
sporgere denuncia, perseguire in giudizio il
colpevole e ottenere altresì un risarcimento dei
danni ingiustamente sofferti.