100% Fitness Mag - Anno VIII Settembre 2014 | Page 58

#DIRITTO Spacciarsi sulle chat per altra persona? Attenzione si rischia il reato penale Valerio Massimo Aiello Avvocato praticante abilitato al patrocinio Consiglio Ordine Avvocati di Torre Annunziata. Studio penale: Corso Italia, 261 Sorrento (Na) 339.4095882 [email protected] E’ ciò che fanno in molti: chattare in rete rubando l’identità di altre persone. Sono svariate le cause per cui una persona decide di assumere i connotati di un’altra; talvolta ciò avviene solamente per scherzo o per gioco, altre volte si agisce, invece, per mettere in atto una vera e propria vendetta al solo scopo di danneggiare e umiliare terze persone. Spacciarsi per un’altra persona, anche solamente usando l’altrui nickname su chat o social network, configura il reato di “sostituzione di persona” disciplinato e punito dall’art. 494 CP. In particolare l’art. 494 codice penale sanziona, con il carcere fino ad un anno, la condotta di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici ,salvo che il fatto non costituisca altro delitto contro la fede pubblica. Il reato ex art. 494 CP scatterà, quindi, tutte le volte in cui taluno si auto-attribuisca illegittimamente, e al solo fine di trarne un vantaggio o un guadagno oppure per danneggiare o screditare un terzo soggetto, connotati che riguardano un’altra persona e che sono sufficienti ad individuarla specificamente (e in questo consiste appunto la sostituzione di persona). 58 100% Fitness Mag Settembre 2014 A titolo esemplificativo si configurerà il reato di “sostituzione di persona” nel caso di colui che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il solo fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità personale. Ovviamente queste “falsità” devono essere idonee a trarre in inganno qualcuno. Se nessuno cade in errore sulla vera identità o sulla vera qualifica del soggetto, si avrà eventualmente un tentativo di reato. A confermare tale assunto è intervenuta anche la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18826/2013, ha confermato la condanna di una donna che aveva divulgato su una chat il numero di telefono cellulare della sua ex datrice di lavoro, con la quale aveva in corso una causa civile. Per vendicarsi di un presunto sopruso, infatti l’imputata aveva fatto in modo di spacciarsi per essa su un sito erotico e di incontri. La 'vittima’, ignara di tutto, si era trovata all'improvviso a ricevere telefonate e sms di persone interessate a incontri erotici, alcune delle quali l'avevano apostrofata con insulti, inviandole anche mms con immagini porno. In conclusione, assumere l’identità di un’altra persona su chat o social network configura il reato di sostituzione di persona ex art. 394 CP severamente punito con il carcere fino ad un anno. Ovviamente non vi devono essere dubbi sulla sua riconducibilità ad una determinata persona fisica. In tali casi si consiglia di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista che vi assisterà nello sporgere denuncia, perseguire in giudizio il colpevole e ottenere altresì un risarcimento dei danni ingiustamente sofferti.