100% Fitness Mag - Anno VIII Luglio 2014 | Page 71
auspicare che le indagini penali sia in grado di
risalire all' indirizzo IP da cui è partito il commento
diffamatorio, al fine di identificare il colpevole.
A ciò va aggiunto il fatto che nel tempo (non
breve) delle indagini preliminari il commento
diffamatorio rimarrebbe comunque visibile a tutti.
Questo perché tali siti non solo non chiedono
ai propri utenti di registrarsi per poter postare
i loro commenti ma addirittura non esigono
neanche la prova di aver soggiornato realmente
presso quella struttura o di aver mangiato in quel
ristorante che viene poi negativamente recensito.
Conseguenza di tutto ciò è che ci si trova sempre
di fronte a commenti anonimi privi di qualsiasi
riscontro.
Tale anonimato (tra l’altro fortemente difeso
dagli stessi proprietari di tali siti i quali, proprio
in ragione di una tale politica tesa alla tutela del
diritto alla privacy dei propri utenti, hanno previsto
espressamente nel proprio regolamento di non
fornire mai, a terzi, gli indirizzi e.mail dei propri
recensori, fatta eccezione solo per i propri partner
commerciali) potrebbe costituire un deterrente
per la proposizione di un’eventuale querela per
diffamazione. L’intraprendere o meno la strada
della denuncia penale sarà, comunque, una
scelta da ponderare attentamente ed unitamente
al vostro avvocato di fiducia.
Ben diversa, ma altrettanto incisiva,
potrebbe invece essere l’azione civile, che
si sostanzierebbe tramite una formale diffida
stragiudiziale al titolare del sito web e, nel caso la
stessa non sortisca alcun effetto, all’ attivazione
di un procedimento finalizzato alla richiesta
di un risarcimento del danno di immagine.
Questo perché il titolare del sito web è sempre
responsabile dei contenuti diffamatori pubblicati
sul proprio sito. A nulla vale che nelle "condizioni
d'uso" siti web come TripAdvisor declinino
sostanzialmente ogni responsabilità per i
commenti di terzi. Và sottolineato, inoltre, che tali
siti, corrono anche il rischio di essere condannati
da parte dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato al pagamento di una sanzione
amministrativa ai sensi del D.lgs. 146/2007 art.
20, 21 e 27, per pratiche commerciali scorrette.
Anche tale soluzione andrà, sempre, disquisita
col vostro avvocato.
La materia richiederebbe ulteriori precis