100% Fitness Mag - Anno VIII Luglio 2014 | Page 70

#DIRITTO Commenti diffamatori su “Tripadvisor” Come posso difendermi? Dott. Valerio Massimo Aiello Avvocato praticante abilitato al patrocinio ex L.479/1999. Consiglio Ordine Avvocati di Torre Annunziata. Corso Italia 261, Sorrento 339.4095882 [email protected] http://bit.ly/1eYpjwE Frequentemente mi viene richiesto di fornire un parere legale circa la questione inerente le recensioni diffamatorie o non veritiere pubblicate ai danni di albergatori o ristoratori su siti web come TripAdvisor, Booking Expedia ecc.. . Come ben noto a tutti, tali siti permettono ai propri utenti di “postare” recensioni di qualsivoglia genere nei confronti di bar, ristoranti ed hotel, al fine di consigliare i futuri consumatori circa i pregi e difetti delle strutture interessate. Capita spesso, però, che tali recensioni contengano contenuti gravemente offensivi e siano pubblicate al solo fine di danneggiare l’immagine e il buon nome della struttura recensita. Cosa si può fare, quindi, quando si è vittime di tali commenti denigratori e non veritieri? In primo luogo si consiglia di avvalersi 70 100% Fitness Mag Luglio 2014 prontamente della procedura interna prevista da tali siti, avvalendosi del cd. modulo per la contestazione delle recensioni, chiedendo la rimozione del commento perché diffamatorio e lesivo dell’immagine della struttura ed in subordine la possibilità di replicare alle offese ricevute. Ovviamente per poter parlare di diffamazione occorre che il commento sia di contenuto gravemente offensivo e soprattutto non veritiero. Qualora la contestazione non sortisca alcun effetto ed il commento non rimosso, andrà valutata l’opportunità di sporgere una denuncia/ querela per diffamazione contro l'autore della nota offensiva, sempre che quest’ultimo sia allo stato identificabile. E’ indubbio, infatti, che incorre nel reato di diffamazione colui che pubblichi un commento teso esclusivamente a denigrare l’immagine della struttura (molte volte anche del titolare) con contenuti prettamente offensivi e non veritieri, essendo lo stesso oggetto di condivisione da parte di un numero indefinito di utenti. Recita difatti l’art. 595 CP che "Chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00"; il reato è, altresì, aggravato e la pena viene inasprita quando tali commenti attribuiscano fatti determinati e ben circostanziati e quando l’offesa viene recata col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità (in questo caso internet). Qualora il “commentatore” sia, quindi, ben identificabile nessun dubbio andrà posto circa l’eventuale possibilità di sporgere una denuncia/ querela nei confronti dello stesso. Il problema nasce, viceversa, nel caso di commenti postati da persone sfornite di qualsivoglia identità; nella maggior parte dei casi ci si trova, difatti, di fronte a recensioni del tutto anonime pubblicate da utenti ai quali non è stato richiesto neppure di registrarsi. In tal caso occorrerà sporgere una denuncia/ querela per diffamazione contro ignoti ed