100% Fitness Mag - Anno VIII Luglio 2014 | Page 70
#DIRITTO
Commenti diffamatori
su “Tripadvisor”
Come posso difendermi?
Dott. Valerio Massimo Aiello
Avvocato praticante abilitato al
patrocinio ex L.479/1999. Consiglio
Ordine Avvocati di Torre Annunziata.
Corso Italia 261, Sorrento
339.4095882
[email protected]
http://bit.ly/1eYpjwE
Frequentemente mi viene richiesto di fornire
un parere legale circa la questione inerente le
recensioni diffamatorie o non veritiere pubblicate
ai danni di albergatori o ristoratori su siti web
come TripAdvisor, Booking Expedia ecc.. .
Come ben noto a tutti, tali siti permettono
ai propri utenti di “postare” recensioni di
qualsivoglia genere nei confronti di bar, ristoranti
ed hotel, al fine di consigliare i futuri consumatori
circa i pregi e difetti delle strutture interessate.
Capita spesso, però, che tali recensioni
contengano contenuti gravemente offensivi e
siano pubblicate al solo fine di danneggiare
l’immagine e il buon nome della struttura
recensita.
Cosa si può fare, quindi, quando si è vittime di
tali commenti denigratori e non veritieri?
In primo luogo si consiglia di avvalersi
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prontamente della procedura interna prevista
da tali siti, avvalendosi del cd. modulo per la
contestazione delle recensioni, chiedendo la
rimozione del commento perché diffamatorio
e lesivo dell’immagine della struttura ed in
subordine la possibilità di replicare alle offese
ricevute. Ovviamente per poter parlare di
diffamazione occorre che il commento sia di
contenuto gravemente offensivo e soprattutto
non veritiero.
Qualora la contestazione non sortisca alcun
effetto ed il commento non rimosso, andrà
valutata l’opportunità di sporgere una denuncia/
querela per diffamazione contro l'autore della
nota offensiva, sempre che quest’ultimo sia allo
stato identificabile. E’ indubbio, infatti, che incorre
nel reato di diffamazione colui che pubblichi
un commento teso esclusivamente a denigrare
l’immagine della struttura (molte volte anche
del titolare) con contenuti prettamente offensivi
e non veritieri, essendo lo stesso oggetto di
condivisione da parte di un numero indefinito di
utenti. Recita difatti l’art. 595 CP che "Chiunque
comunicando con più persone offende l'altrui
reputazione è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa fino a € 1.032,00";
il reato è, altresì, aggravato e la pena viene
inasprita quando tali commenti attribuiscano fatti
determinati e ben circostanziati e quando l’offesa
viene recata col mezzo della stampa o altro
mezzo di pubblicità (in questo caso internet).
Qualora il “commentatore” sia, quindi, ben
identificabile nessun dubbio andrà posto circa
l’eventuale possibilità di sporgere una denuncia/
querela nei confronti dello stesso.
Il problema nasce, viceversa, nel caso di
commenti postati da persone sfornite di
qualsivoglia identità; nella maggior parte dei casi
ci si trova, difatti, di fronte a recensioni del tutto
anonime pubblicate da utenti ai quali non è stato
richiesto neppure di registrarsi.
In tal caso occorrerà sporgere una denuncia/
querela per diffamazione contro ignoti ed