100% Fitness Mag - Anno VI Gennaio 2012 | Page 70

70 100% FITNESS MAGAZINE Ma il metano, veramente ti dà una mano? N ell’articolo scorso abbiamo esaminato l’ipotesi di distacco della singola unità immobiliare dall’impianto di riscaldamento centralizzato con alimentazione a gasolio. Non resta che analizzare la differente ipotesi della totale eliminazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento. L’art. 1120 c.c., nel prevedere la possibilità, da parte dei condomini, di disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, pone la precisa condizione che tali innovazioni non rendano le parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Applicando la normativa alla fattispecie posta in esame, si può affermare che l’assemblea dei condomini non può, neppure con le maggioranze previste per le innovazioni, disporre l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, perché, così facendo, verrebbe a ledere quei condomini che, viceversa, intendono continuare ad usufruire di detto impianto, violando così l’art. 1120 c.c. Secondo le norme del codice civile, pertanto, l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato può essere stabilita soltanto con la decisione unanime di tutti i condomini. Su questo specifico tema, peraltro, non può non essere evidenziata la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991. Questa legge prevede, all’art. 26, comma 2, la possibilità di eliminare l’impianto di riscaldamento centralizzato con la maggioranza delle quote millesimali, qualora l’eliminazione dell’impianto stesso venga effettuata allo scopo di contenere il consumo energetico e di utilizzare fonti di energia alternativa (metano, pannelli solari, etc.). La legge in questione deroga, quindi, all’art. 1120 c.c. permettendo la trasformazione di un bene comune, con la sola maggioranza delle quote millesimali. Per effettuare questa trasformazione, è necessario far eseguire, ai sensi dell’art. 28 della legge 10/91, una consulenza tecnica , che attesti la concreta eseguibilità dell’opera (il DPR 26/8/93 n. 412 prevede, all’art. 5, comma9, che nel caso di di Teresa Pane Amministratore trasformazione di impianto centralizzato in impianti individuali, l’edificio deve essere dotato di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129), l’utilizzo, da parte degli impianti autonomi, delle energie alternative prescritte dagli artt. 1 e 8 della legge medesima, nonché l’effettiva convenienza, in merito al risparmio energetico, degli impianti autonomi rispetto a quello centralizzato. Occorre comunque tenere presente che i regolamenti condominiali, ai sensi dell’art. 1138 c.c., possono prevedere una disciplina diversa da quella contenuta nel codice civile in riferimento alle norme ritenute contrattualmente derogabili (Vedi art. 1138, comma quarto, per l’elenco tassativo delle disposizioni inderogabili), tra le quali rientra anche la disposizione di cui all’art. 1121 c.c.. Risulta, dunque, sempre indispensabile essere a conoscenza delle clausole contenute nel regolamento condominiale, per avere un quadro esaustivo delle concrete possibilità di esercizio dei propri diritti. Alla prossima!