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Ma il metano,
veramente ti dà
una mano?
N
ell’articolo scorso abbiamo esaminato l’ipotesi
di distacco della singola unità immobiliare
dall’impianto di riscaldamento
centralizzato con alimentazione a
gasolio. Non resta che analizzare la
differente ipotesi della totale eliminazione dell’impianto centralizzato
di riscaldamento.
L’art. 1120 c.c., nel prevedere la
possibilità, da parte dei condomini,
di disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più
comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni, pone la precisa
condizione che tali innovazioni non
rendano le parti comuni dell’edificio
inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Applicando la normativa alla fattispecie posta in esame, si può
affermare che l’assemblea dei
condomini non può, neppure con
le maggioranze previste per le innovazioni, disporre l’eliminazione
dell’impianto di riscaldamento centralizzato, perché, così facendo, verrebbe a ledere quei condomini che,
viceversa, intendono continuare ad
usufruire di detto impianto, violando così l’art. 1120 c.c.
Secondo le norme del codice civile, pertanto, l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato può essere stabilita soltanto
con la decisione unanime di tutti i
condomini.
Su questo specifico tema, peraltro,
non può non essere evidenziata
la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991. Questa legge prevede,
all’art. 26, comma 2, la possibilità di eliminare l’impianto di
riscaldamento centralizzato con
la maggioranza delle quote millesimali, qualora l’eliminazione
dell’impianto stesso venga effettuata allo scopo di contenere il
consumo energetico e di utilizzare fonti di energia alternativa
(metano, pannelli solari, etc.).
La legge in questione deroga, quindi, all’art. 1120 c.c. permettendo la
trasformazione di un bene comune,
con la sola maggioranza delle quote
millesimali.
Per effettuare questa trasformazione, è necessario far eseguire, ai sensi
dell’art. 28 della legge 10/91, una
consulenza tecnica , che attesti la
concreta eseguibilità dell’opera (il
DPR 26/8/93 n. 412 prevede,
all’art. 5, comma9, che nel caso di
di Teresa Pane
Amministratore
trasformazione di impianto centralizzato in impianti individuali, l’edificio deve essere dotato di appositi
condotti di evacuazione dei prodotti
di combustione, con sbocco sopra il
tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129),
l’utilizzo, da parte degli impianti
autonomi, delle energie alternative prescritte dagli artt. 1 e 8 della
legge medesima, nonché l’effettiva
convenienza, in merito al risparmio
energetico, degli impianti autonomi
rispetto a quello centralizzato.
Occorre comunque tenere presente
che i regolamenti condominiali, ai
sensi dell’art. 1138 c.c., possono
prevedere una disciplina diversa da
quella contenuta nel codice civile in
riferimento alle norme ritenute contrattualmente derogabili (Vedi art.
1138, comma quarto, per l’elenco
tassativo delle disposizioni inderogabili), tra le quali rientra anche la
disposizione di cui all’art. 1121 c.c..
Risulta, dunque, sempre indispensabile essere a conoscenza delle
clausole contenute nel regolamento
condominiale, per avere un quadro
esaustivo delle concrete possibilità
di esercizio dei propri diritti. Alla
prossima!