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IN MEDIO STAT
VIRTUS:
La Mediazione in Condominio
di Teresa Pane
Amministratore
D
al 21 marzo 2012 il
D.Lgs. n. 28 del 2010 in
materia di mediazione
civile e commerciale è
pienamente in vigore e dunque anche
le controversie in materia condominiale e di risarcimento del danno da
circolazione stradale e dei natanti
dovranno essere precedute dall’esperimento del tentativo obbligatorio di
mediazione.
Il D.L. n. 225 del 2010 (convertito in
legge n. 10 del 2011) aveva, infatti,
differito di un anno l’entrata in vigore dell’art. 5 del D.Lgs. 28/10 nella
parte in cui prevedeva il tentativo obbligatorio anche per le controversie
in materia di sinistri stradali e
condominio.
Già a partire dal marzo 2011 era
entrato in vigore il regime dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per molte della materie indicate
nell’articolo 5 D.Lgs. 28/2010.
Tentare la mediazione, lo ricordiamo,
è oggi dunque, una condizione di
procedibilità dell’azione civile nelle
controversie in materia di condominio; diritti reali; divisione; successioni
ereditarie; patti di famiglia; locazione;
comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica; risarcimento
del danno derivante da diffamazio-
ne con il mezzo della stampa o altro
mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La norma, se per alcune fattispecie
è finalizzata al tentativo di recuperare un rapporto tra controparti
appartenenti ad un medesimo contesto sociale (condominio, eredità,
patti di famiglia, ecc.), per altre ha
il dichiarato intento di diminuire il
carico di cause pendenti nei nostri
tribunali (sinistri stradali, responsabilità medica, ecc.
Peraltro, proprio i primi dati statistici forniti dal Ministero presentano
indicazioni interessanti circa i procedimenti di mediazione: risulta infatti l’adesione dell’invitato solo nel
30,62% dei casi. Ma laddove, invece,
l’aderente si presenta, il 52,58% delle mediazioni si concludono con un
verbale di conciliazione.
E’ pur vero che l’arco temporale di
riferimento dei dati statistici ufficiali
è troppo limitato per giungere a conclusioni, ma v’è da dire che sin d’ora
assume un rilievo non secondario la
mancata partecipazione come il vero
ostacolo alle procedure di mediazione. Ad un progressivo rafforzamento
delle sanzioni per la mancata partecipazione si è giunti con la recente modifica all’articolo 8 D.Lgs. 28/2010
che ha introdotto una sanzione ulteriore per la mancata partecipazione
senza giustificato motivo. Essa non
rappresenterà più soltanto un argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
ma determinerà l’obbligo per la parte
che non si presenta di corrispondere
una sanzione pecuniaria pari al valore
del contributo unificato dovuto per la
causa. La modifica introdotta dal DL
212/2011 secondo cui la condanna
della parte costituita al versamento
di tale sanzione avvenisse mediante ordinanza non impugnabile non
ha trovato conferma nella legge di
conversione (Legge 17 febbraio
2012, n. 10).
Le liti tra vicini sono da sempre uno
dei peggiori grattacapi della vita,
con strascichi che lasciano il segno
sulla pace quotidiana di migliaia di
persone. Si calcola infatti che ogni
anno si verifichino 100mila litigi
condominiali e a differenza di altri
contenziosi, quelli tra vicini hanno
un difetto speciale: volente o nolente
devi continuare ad avere un rapporto
di vicinato.
Il condominio è una fonte inesauribile di contenziosi: rumori molesti,
posti auto, quote e millesimi. In questo panorama, la mediazione è uno
strumento che in pochi giorni, una
sessantina in media per arrivare ad un
accordo, risolva una controversia che
potrebbe protrarsi per anni e anni,
ma deve essere capita ed utilizzata .
Come funziona
Si deposita un’istanza presso un ente
certificato (camere di commercio,
ordini professionali o enti privati riconosciuti dal Ministero della Giustizia). Il mediatore avrà quindici giorni
di tempo per convocare le parti. Nel
caso in cui la controparte dovesse
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