100% Fitness Mag - Anno III Dicembre 2009 | Page 82
lifestyle
di Daniela Alviani
legislazione
Avvocato
Cell. 338.2581049
I POTERI DEGLI
AUSILIARI DEL TRAFFICO
D
opo pochi mesi dall’ultima pronuncia a Sezione Unite, la Suprema Corte di Cassazione,
con sentenza n. 22676 del 27/10/2009, è
tornata a pronunciarsi sui poteri sanzionatori degli ausiliari del traffico, altrimenti e comunemente detti
“vigilini”, effettuando una precisa distinzione tra gli ausiliari
dipendenti del Comune e gli ausiliari dipendenti di società
concessionarie ed ispettori del trasporto pubblico, statuendo
l’esistenza di limiti di competenza unicamente nei confronti di
tali due ultime categorie.
Per converso, secondo la Suprema Corte gli ausiliari del traffico alle dipendenze dell’Ente pubblico ben possono sanzionare,
senza restrizioni, gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano in divieto di sosta le proprie vetture nelle strade pubbliche.
Per quanto concerne il profilo strettamente normativo,
va ricordato che la legge n. 127/77 (e la successiva legge
488/1999), ha stabilito che i Comuni, con provvedimento del
Sindaco, possono conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali od alle società di gestione dei parcheggi, limitatamente
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alle aree oggetto di concessione.
Il legislatore, in base a quanto disposto dalle suddette leggi, in
presenza ed in funzione di particolari esigenze di traffico cittadino - tra cui possono comprendersi anche le problematiche
connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento - ha
stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche,
possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della
pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto.
Il legislatore, pertanto, secondo quanto stabilito nella ricordata disciplina - che estende i richiamati poteri sanzionatori
anche a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni
sono istituzionalmente attribuite - ha pertanto delimitato con
rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti delle società concessionarie sia
limitata alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse
nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente
destinate al parcheggio, previo pagamento di un ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano
la funzionalità del parcheggio stesso.