100% Fitness Mag - Anno III Dicembre 2009 | Page 101

avviso né indennità di anzianità, non essendo egli un lavoratore dipendente, ma solo un professionista autonomo che cura gli interessi dell’ente condominiale. E’ da ricordare, infine, che l’amministratore può essere revocato in ogni momento dall’Assemblea dei condomini, anche nel corso del suo mandato annuale e perfino senza giustificato motivo, anche se è preferibile che la revoca sia comunque motivata. Non sembra che in questi casi egli abbia diritto ad un risarcimento dei danni. Tuttavia appare opportuno chiarire che, qualora l’organizzazione dell’attività amministrativa abbia comportato la predisposizione di mezzi e spese anche rilevantio,sostenute in previsione della durata del mandato, si può riconoscere all’amministratore revocato anticipatamente ed immotivatamente un risarcimento quale corrispettivo del mancato introito (relativo al compenso residuo per l’anno in corso) e di eventuali altri danni patiti. Com’è anche ovvio che, ovemai l’amministratore revocato venisse dal giudice ritenuto responsabile delle irregolarità contestatigli, su richiesta espressa, potrebbe essere a discrezione del giudice condannato al risarcimento dei danni patiti dal Condominio a causa della sua ingiusta condotta. Alla prossima! Se avete domande, dubbi e richieste di chiarimenti scrivete a: [email protected] terza parte BREVE GUIDA PRATICA AL CONDOMINIO • Le scale Generalmente, salvo una diversa convenzione, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione delle scale sono sostenute dai proprietari dei piani a cui le stesse scale servono. La spesa è ripartita per metà in proporzione al valore delle proprietà esclusive e per metà in proporzione all’altezza del piano. Questa norma stabilisce un principio generale che può essere validamente derogato solo da apposita convenzione. • I solai, i soffitti e le volte In linea di principio, secon-do il nostro codice, i solai, i soffitti e le volte appartengono ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti. Le spese per la loro manutenzione e ricostruzione è a carico dei due proprietari al 50%. Restano a carico del proprietario di sopra le spese relative ai pavimenti, mentre sono a carico del proprietario del piano in-feriore le spese di intonaco, tinta e decorazioni. • I lastrici solari ad uso esclusivo Quando l’uso del lastrico solare è riservato in via esclusiva ad un singolo condòmino o solo ad una parte di condòmini, questi sostengo 1/3 delle spese necessarie alle riparazioni e ricostruzione. I restanti 2/3 delle spese sono poste a carico dei condòmini proprietari delle unità immobiliari esclusive a cui il lastrico serve da copertura.