100% Fitness Mag - Anno III Dicembre 2009 | Page 101
avviso né indennità di anzianità, non essendo egli
un lavoratore dipendente, ma solo un professionista
autonomo che cura gli interessi dell’ente condominiale.
E’ da ricordare, infine, che l’amministratore può essere revocato in ogni momento dall’Assemblea dei
condomini, anche nel corso del suo mandato annuale e perfino senza giustificato motivo, anche se
è preferibile che la revoca sia comunque motivata.
Non sembra che in questi casi egli abbia diritto ad un
risarcimento dei danni. Tuttavia appare opportuno
chiarire che, qualora l’organizzazione dell’attività
amministrativa abbia comportato la predisposizione
di mezzi e spese anche rilevantio,sostenute in previsione della durata del mandato, si può riconoscere
all’amministratore revocato anticipatamente ed immotivatamente un risarcimento quale corrispettivo
del mancato introito (relativo al compenso residuo
per l’anno in corso) e di eventuali altri danni patiti.
Com’è anche ovvio che, ovemai l’amministratore
revocato venisse dal giudice ritenuto responsabile
delle irregolarità contestatigli, su richiesta espressa,
potrebbe essere a discrezione del giudice condannato al risarcimento dei danni patiti dal Condominio a
causa della sua ingiusta condotta. Alla prossima!
Se avete domande, dubbi e richieste di chiarimenti
scrivete a: [email protected]
terza parte
BREVE GUIDA PRATICA
AL CONDOMINIO
• Le scale
Generalmente, salvo una diversa convenzione, le spese relative alla manutenzione e ricostruzione delle scale sono sostenute dai proprietari dei piani a cui le stesse scale servono. La spesa è ripartita per metà in proporzione al valore delle proprietà esclusive e per metà in proporzione all’altezza
del piano. Questa norma stabilisce un principio generale che può essere
validamente derogato solo da apposita convenzione.
• I solai, i soffitti e le volte
In linea di principio, secon-do il nostro codice, i solai, i soffitti e le volte
appartengono ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti. Le
spese per la loro manutenzione e ricostruzione è a carico dei due proprietari al 50%. Restano a carico del proprietario di sopra le spese relative ai
pavimenti, mentre sono a carico del proprietario del piano in-feriore le
spese di intonaco, tinta e decorazioni.
• I lastrici solari ad uso esclusivo
Quando l’uso del lastrico solare è riservato in via esclusiva ad un singolo
condòmino o solo ad una parte di condòmini, questi sostengo 1/3 delle
spese necessarie alle riparazioni e ricostruzione.
I restanti 2/3 delle spese sono poste a carico dei condòmini proprietari
delle unità immobiliari esclusive a cui il lastrico serve da copertura.