100% Fitness Mag - Anno III Dicembre 2009 | Page 100
lifestyle
di Teresa Pane
vivere in condominio
Amministratore di condominio
Punto Casa
Tel. 393 2121444
LA REVOCA
DELL’AMMINISTRATORE
U
L’art. 1129 del Codice Civile testualmente recita:
“Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall’ autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’Assemblea.
Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto nell’ultimo
comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (att.64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro (att.71).”
no spinoso problema che spesso si verifica in Condominio riguarda i rapporti con l’Amministratore. Il conferimento dell’incarico, obbligatorio
quando i condomini sono più di quattro, è basato sostanzialmente su un “credito di fiducia” che l’Assemblea
a maggioranza assoluta (almeno 501 millesimi ) conferisce al
professionista.
Alcune volte, però, purtroppo, questo rapporto di fiducia si incrina irreparabilmente e dunque si vorrebbe sostituire l’amministratore ma non si sa come fare.
Prima di tutto partiamo col dire che i condomini hanno questa
opportunità almeno una volta all’anno nell’ Assemblea ordinaria che l’Amministratore efficiente dovrebbe convocare per legge (art. 1135 c.c.) per l’approvazione del consuntivo dell’anno
precedente, del preventivo dell’anno in corso e nella quale dovrebbe rassegnare formalmente le proprie dimissioni e chiedere
la nomina di un nuovo amministratore. A questo punto sarebbe
l’Assemblea a decidere se rinnovargli l’incarico o nominare un
nuovo amministratore.
Abbiamo usato volutamente il condizionale perché , purtroppo,
spessissimo, tale circostanza non è verificata: in troppi Condomìni si sono casi di amministratori latitanti, bilanci non presentati da due, tre, quattro e più anni, irreperibilità telefonica,
indisponibilità fisica, problematiche irrisolte e trascurate e chi
più ne ha più ne metta. E, inutile a dirlo, ce n’è da mettere a
valanga.
Che fare se si ci trova in una simile situazione?
1. Effettuare un tentativo benevolo al fine di convincere
l’amministratore in carica a convocare l’assemblea ordinaria dove rendere il conto della sua gestione e dimettersi onde consentire nuova nomina o sua conferma.
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Se il tentativo va a buon fine, cercare di far presente agli altri
condomini la necessità di essere presenti all’assemblea meglio di persona o perlomeno per delega, in quanto la nomina
del nuovo amministratore necessita di una larga maggioranza
(50% + 1 degli intervenuti che rappresentino almeno metà
del valore dell’edificio cioè 501 millesimi in prima e in seconda convocazione). Se il tentativo fallisce
2. ciascun condomino può rivolgersi all’ Autorità giudiziaria per
ottenere la revoca dell’amministratore solo in tre ipotesi e
cioè quando:
• per due anni non ha reso conto della sua gestione;
• non si sia curato di comunicare, immediatamente all’assemblea dei condomini l’esistenza di citazioni o provvedimenti con contenuti che esorbitano dalle sue attribuzioni;
• vi siano fondati sospetti di gravi irregolarità.
Il Tribunale di Pescara ha chiarito, già nel 1977 che il concetto di
“gravi irregolarità” si riferisce ad indizi precisi, gravi, molteplici
e concordanti, che non vanno confusi né con illazioni gratuite,
né con mere congetture, né con presunzioni di natura soggettiva. Inoltre, le irregolarità debbono rivestir RV