100% Fitness Mag - Anno II Settembre 2008 | Page 68

SOCIETÀ di Daniela Alviani Avvocato Cell. 338.2581049 FAMIGLIA L’adulterio del coniuge può costituire giusta causa di revocazione della donazione Q uesto mese aff rontiamo la problematica della revocazione della donazione eseguita da un coniuge in favore dell’altro, nel caso di adulterio commesso dal donatario. Come molti sapranno, la donazione è un contratto con il quale una parte arricchisce altra parte attribuendole un diritto, e ciò per mero spirito di liberalità. Rientrano in questa categoria anche le cd. donazioni indirette, quali gli acquisti di beni immobili effettuati con denaro del donante ed il cui diritto di proprietà viene, invece, intestato a nome del donatario. Nella maggior parte dei casi la donazione può essere revocata unicamente per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante, ovvero per ingratitudine del donatario, che si sostanzia in una condotta riprovevole, nella quale deve cogliersi un sentimento di avversione del donatario medesimo nei confronti del donante. Di recente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione, statuendo sulla possibilità di revoca per ingratitudine - o meglio per ingiuria grave - della donazione indiretta eseguita da un coniuge nei confronti dell’altro, nel caso di tradimento di quest’ul- 68 100% Fitness Magazine timo. Con sentenza n. 14093/08 la Corte di Cassazione ha precisato che, ricorre “ingiuria grave” allorquando sia arrecata offesa all’onore ed al decoro del donante tale da lederne gravemente il patrimonio morale, ed ha specificato che la suddetta gravità deve valutarsi tanto oggettivamente – in relazione all’entità del fatto – quanto soggettivamente – ossia quale manifestazione del sopra indicato sentimento di avversione. Sul merito della questione i giudici della Suprema Corte hanno poi osservato che, a costituire ingiuria grave non è tanto l’infedeltà del congiure protrattasi clandestinamente per alcuni anni e sfociata, poi, nell’abbandono della famiglia per la costituzione di una convivenza con un nuovo compagno, quanto l’atteggiamento complessivamente adottato, menzoniero ed irriguardoso nei confronti del coniuge “tradito”, all’insaputa del quale l’altro coniuge si univa con l’amante nell’abitazione coniugale. Pertanto, alla luce di tutto ciò si può pacificamente affermare che l’offesa grave all’onore del donante, perpretata con le modalità sopra indicate, costituisce giusta causa di revocazione dell’intervenuta liberalità. Arrivederci al prossimo numero.